Versione solo testo:
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai dirigenti dell’Ufficio I degli USR per il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Sicilia
Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici
e p.c. alle OO.SS
OGGETTO: particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche.
In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra, ma di tutta la comunità educante, ringraziare tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza. Amministrazione, dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, mondo imprenditoriale stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una spesso misconosciuta, ma preziosa, capacità di reagire alle emergenze. Con la direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”, il Dipartimento per la Funzione pubblica ha fornito un indirizzo applicativo rivolto alla generalità delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ivi comprese, dunque, le istituzioni scolastiche ed educative, che devono pertanto darne applicazione. Il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 ha prorogato alcune delle misure
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne ha introdotte di ulteriori, nell’intento di disciplinare in modo unitario gli interventi e di garantirne l’uniforme adozione su tutto il territorio nazionale, con una precisa distinzione delle aree geografiche di intervento (comuni di cui all’Allegato 1 – cd. “zona rossa”; Regioni e province di cui all’Allegato 2 – cd. “zona gialla”; generalità del territorio nazionale), ferme restando le disposizioni previste dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il quadro generale sopra delineato, come ogni altra disposizione ad esso connessa, persegue il “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa. Ogni intervento va dunque rapportato alla necessità di contemperare i predetti principi. La specificità dell’istituzione scolastica concerne, peraltro, il servizio di istruzione, costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente. Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, tanto nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la chiusura delle istituzioni scolastiche) che nelle “zone gialle” (per le quali l’attività didattica è sospesa). La presente nota intende precisare aspetti specifici concernenti l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate alla peculiarità delle istituzioni scolastiche e offrire un indirizzo univoco in un quadro di riferimento quanto più possibile unitario. Spetta comunque al dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e le attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero. Per ciò che pertiene alla didattica, il coinvolgimento degli organi collegiali va articolato nelle forme più consone, anche al fine di coordinare le azioni spontanee che, nell’ambito della libertà di insegnamento, docenti e consigli di classe hanno, in questi difficili giorni, meritoriamente adottato. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, rispetto alle richieste di lavoro flessibile inoltrate da dirigenti scolastici, si attengono a quanto previsto dall’art. 4 lett. a del DPCM 1° marzo 2020 nonché alle prime indicazioni dettate in merito dal punto 3 della Direttiva Nr. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. A tal proposito, si richiama l’attenzione sulla priorità, da parte della dirigenza scolastica, di garantire, nella fase attuale di emergenza, il presidio delle Istituzioni scolastiche, le necessarie ed eventuali interlocuzioni con gli Enti competenti, il coordinamento delle operazioni ai fini del corretto andamento dell’istituzione e delle eventuali iniziative volte a facilitare il
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
diritto all’istruzione degli alunni. Rimane salva la necessità da parte dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali di autorizzare modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, nei casi di impossibilità oggettiva, da parte dei Dirigenti scolastici, di rientrare nelle rispettive sedi di servizio nel caso in cui le stesse siano interessate dai provvedimenti restrittivi di cui all’Art. 1, c1, lett. b del DPCM 1° marzo 2020. Il Ministero ha peraltro prontamente allestito la pagina web https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare costante riferimento al fine di avere i necessari aggiornamenti e le cui informazioni (ivi comprese le FAQ) integrano la presente nota.
Riunioni degli organi collegiali Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, fino all’8 marzo 2020. Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate fino all’8 marzo 2020 potranno essere posticipate ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, avuto ovviamente riguardo alle diverse dimensioni dei predetti organi. In tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che non sono ricomprese nelle precedenti fattispecie, le riunioni degli organi collegiali potranno essere posticipate, se già calendarizzate entro la data del 15 marzo 2020, ovvero effettuate con modalità che assicurino un adeguato distanziamento fra le persone, in considerazione del numero dei partecipanti.
Amministrazione delle istituzioni scolastiche Personale scolastico In regime di sospensione delle attività didattiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, salvo diverse disposizioni del dirigente scolastico, anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1 marzo 2020, è presente nelle sedi. In regime di chiusura delle sedi, sono in molti i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali ed amministrativi che stanno assicurando, per le parti di rispettiva competenza e andando oltre gli obblighi, gli adempimenti indifferibili, anche attraverso l’attività in remoto. A loro va il ringraziamento sentito di tutta l’Amministrazione e dell’intera comunità scolastica. Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche Si raccomanda di limitare l’accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche tramite
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali. Certificati medici di riammissione scolastica degli studenti Fino alla data del 15 marzo 2020, è obbligatorio presentare certificato medico per la riammissione scolastica degli alunni e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale solamente in caso di assenze superiori a cinque giorni dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 15 novembre 1990. Servizio di refezione scolastica In tutte le istituzioni scolastiche ove è presente il servizio di refezione scolastica, il dirigente scolastico, ovvero il coordinatore delle attività educative e didattiche per le scuole paritarie, valuterà in raccordo con l’ente locale e con il soggetto che eroga il servizio, l’opportunità di adottare apposite misure, quali una maggiore turnazione dei gruppi classe, tali da garantire l’adeguato distanziamento degli alunni e del personale scolastico. Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico Nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze di chiusura delle attività didattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020 le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola. In tutte le altre istituzioni scolastiche tali iniziative sono sospese fino al 15 marzo 2020, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un adeguato distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti.
Attività di apprendimento a distanza Il Ministero ha attivato una specifica pagina web all’indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml e altre azioni di accompagnamento per supportare le istituzioni scolastiche che, in considerazione dell’attuale emergenza connessa al Covid-19, intendano promuovere modalità di apprendimento a distanza nel periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche Le istituzioni scolastiche possono nell’ambito della propria autonomia, attivare o potenziare modalità innovative di apprendimento, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. La sezione dedicata alla didattica a distanza, in continuo aggiornamento, contiene:
– indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
– disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso);
– materiali multimediali offerti da soggetti esterni. Al fine di rispondere, inoltre, alle eventuali esigenze di dispositivi hardware (quali ad esempio PC, tablet, internet key) di cui possano necessitare docenti e/o studenti per accedere ai suddetti strumenti, questa Amministrazione ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che vogliano mettere a disposizione, a titolo completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella disponibilità della scuola. Il Ministero ha istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte delle scuole da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica supportoscuole@istruzione.it. Si segnala infine la particolare necessità di protezione di soggetti portatori di gravi patologie quali ad esempio gli immunodepressi e i malati oncologici, per i quali appare opportuno attivare percorsi di didattica a distanza con possibilità di estenderli anche ai familiari scolarizzati, al fine di ridurre il rischio di contagio. Tale modalità potrà essere attivata prima e a prescindere da provvedimenti collettivi di sospensione della frequenza in presenza di certificazione della patologia da parte del Centro di cura e della richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la potestà. La certificazione della patologia e la richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la potestà, unita alla dichiarazione di parentela e convivenza, appare idonea a consentire l’astensione dalla frequenza e la fruizione della didattica a distanza anche ai familiari scolarizzati conviventi con il soggetto con patologia.
Attività di formazione per il personale della scuola e per i dirigenti scolastici Per ciò che concerne la attività di formazione, si richiama l’attenzione sull’art. 1 comma 2 lettera c), del decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, che prevede che tra le misure di prevenzione possano essere adottate la: “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico” e sull’art.1 comma 2 lettera d) dello stesso decreto-legge, che recita: “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”. Pertanto, nelle alle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
4/9/2019), ai docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 26/11/2019) ai docenti in servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti a.s.2019-2020 (nota DGPER prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. Fermo restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020, oggetto delle presenti disposizioni applicative, con cui fornisce primi indirizzi operativi, di carattere anche precauzionale, per tutte le amministrazioni pubbliche, al di fuori delle predette aree geografiche, al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Quindi, al di fuori delle aree geografiche di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, si sottolinea la necessità che, per la realizzazione delle iniziative (convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale e formazione, etc.) rivolte al personale della scuola e ai dirigenti scolastici, siano privilegiate le modalità di fruizione telematica o tali da assicurare, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento, secondo le indicazioni fornite dall’istituto superiore di sanità, come misura precauzionale. Infine, si richiama l’attenzione che le misure precauzionali sopra descritte, previste sia dal decreto- legge n.6 del 23 febbraio 2020 sia dalla Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, debbano intendersi rivolte oltre che alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema di istruzione nazionale, anche alle Associazioni/Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che forniscono formazione al personale della scuola e ai dirigenti scolastici.
Altre attività scolastiche Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola secondaria di secondo grado, sono sospese fino al 15 marzo 2020 le attività che comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, in quanto assimilate alle uscite didattiche. Viaggi di istruzione Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020 e riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione.
Prove INVALSI Per consentire alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo oggetto di ordinanza di chiusura o
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
sospensione delle attività didattiche lo svolgimento delle prove destinate agli studenti dell’ultimo anno, Invalsi fornirà puntuali comunicazioni operative sulla rimodulazione delle date delle finestre temporali di somministrazione.
Olimpiadi e gare per gli studenti È sospeso fino al 15 marzo 2020 lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi, dei certamina e delle competizioni per studenti. Le nuove date verranno comunicate successivamente, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica.
Iniziative della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento da realizzare con le scuole Le iniziative in corso, promosse dalla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, realizzate in collaborazione con altri partner istituzionali, che hanno in previsione concorsi e premiazione finale, sono rinviate a date successive al 15 marzo 2020. Le date riprogrammate saranno comunicate alle istituzioni scolastiche interessate.
Adempimenti in merito al contenzioso Con riferimento, in particolare, alle attività connesse alla difesa erariale da assolversi ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., è necessario porre in essere le iniziative per conseguire, valutata l’opportunità in relazione a rischi maggiorati per il personale addetto, il rinvio delle udienze di comparizione/trattazione fissate per i giudizi innanzi il Giudice Ordinario, laddove non già disposte d’ufficio, così come delle attività assimilabili, concernenti conciliazioni, mediazioni, transazioni in sede giudiziale ovvero stragiudiziale. A tal fine sarà cura, altresì, accertarsi, in collaborazione con le Avvocature distrettuali dello Stato, delle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria in conformità alle misure previste ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza, al fine di salvaguardare, in ogni caso, le esigenze di difesa erariale.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO Dott. Marco BRUSCHI
(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali IL CAPO DIPARTIMENTO Dott.ssa Giovanna BODA
(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Ministero Istruzione Nota Congiunta Interdipartimentale Coronavirus.pdf