Art. 32 – Versione solo testo
Conservazione validità anno scolastico 2019-2020
1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio.