Versione solo testo dell’articolo 11 (Esame di stato per i percorsi di istruzione degli adulti)
1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico – di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto CPIA, coincide con la valutazione finale
effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di
classe in sede di scrutinio finale.
2. All’esito dello scrutinio è attribuito all’adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che
tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui
all’allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e
di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro,
assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall’adulto alle
attività didattiche svolte.
3. Lo scrutinio finale si effettua in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico,
secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che
stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell’elaborato,
tenendo a riferimento, ove compatibile, quanto previsto dall’articolo 3.
4. All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma
conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
5. Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla
Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA, le carenze
individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa
formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico
successivo in modo da poter sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso di studio
all’articolo 4, comma 2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l?anno.pdf