VERSIONE SOLO TESTO SENZA ALLEGATI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art.
3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di
più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del
comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,
per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le
autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17 maggio 2020 ha espresso il proprio
parere condizionato, tra l’altro, alla necessità che le linee guida condivise dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e allegate al provvedimento;
Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17, trasmesse in data 17
maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome;
DECRETA:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è
consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o
deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere
attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche
della famiglia di cui all’allegato 8;
c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati
allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria
aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli
di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia
di cui all’allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata
o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate
e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono
consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte
chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive
federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale,
possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai
fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico
– Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura
dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al
benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini,
sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori
indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del
decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data
anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi,
comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per
gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e
sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli
atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si
svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in
altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli
sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori,
con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in
luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa
data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli
spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9. Restano sospesi gli eventi che
implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo
in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
n) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000
l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti
di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei
e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi
e delle attività svolte;
q) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione
specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non
in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti
e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole,
secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia
degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità;
s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la
durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con
modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al
ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del
percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio
sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio
di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo
alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le
università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca
assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la
presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;
t) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e
le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di
polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state
applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e
l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame
già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti
corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono
al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al
recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I
colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a
condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare
i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle
carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le
suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle
regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato10.
Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli
o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con
asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le
autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli
ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le
province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino
i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo
lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi
in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve,
comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle
fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della
salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni
o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi,
nonché ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in
coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve
essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la
distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee
a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle
infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le
attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle
regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle
diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le
attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all’aperto di pertinenza.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per
i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite
dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o
con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni,
sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato
16.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio
nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi
i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i
bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una
adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo,
marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al
vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale
da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decretolegge n. 33 del 2020 e dall’articolo 6 del presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al
comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco
se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni
di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid –
19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato
14, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del
viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo
da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale
indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente
rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche,
sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto
dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri
telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato
per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante
mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione
del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da
parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto
dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio
informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui
al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020
nonché quelle dell’articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite
mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio
ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui
si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla
sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata
come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone
fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi
precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da
quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa
Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario
che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di
cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli
e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni
precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica
informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito
anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno
(la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati
motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per
comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di
residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche
e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata
proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio
nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini
dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante
l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero
dell’articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni,
dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria
e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo
di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al
comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco
se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono
inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel
settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14,
nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del
viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo
da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale
indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente
rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al
comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e
per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è
tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo
contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) motivi del viaggio motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33
del 2020 ovvero dell’articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i
trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in
mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione
medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano
anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei
numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è
di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento
del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione
e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’articolo 4, commi 6
e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’articolo
4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE
o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale
in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque
tenuti:
a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del
titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio
italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’articolo 4, comma
3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di
sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati
motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per
comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di
residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche
e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero
1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni
disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i
seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di
cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche
che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che
abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Art. 7
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i
servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri
italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a
bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera
in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti
Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di
fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso
di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato
Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di
trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso
destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza,
domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di
almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini
definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso
destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità
di appartenenza. È comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria,
porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche
e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto
pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate,
anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20
marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti
e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo
con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo
2020.
Art. 9
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle
erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la
loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle
Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o
sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di
assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 10
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia,
con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro,
nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone
comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14
giugno 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE