2018-03-09 · Obblighi Ambientali

L’istituto non è proprietario degli ambienti in cui opera: il proprietario e manutentore delle strutture sono la provincia di Monza e Brianza e i comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Besana in Brianza, Briosco, Bernareggio, Biassono, Bellusco, Burago di Molgora, Bovisio-Masciago, Barlassina, Brugherio, Basiano Masate, Busnago, Carnate, Cavenago di Brianza, Camparada, Cesano Maderno, Cogliate, Ceriano Laghetto, Concorezzo, Caponago, Carate Brianza, Cesate, Cornate d’Adda, Correzzana, Desio, Garbagnate, Giussano, Limbiate, Lesmo, Lentate sul Seveso, Lissone, Lazzate, Meda, Muggiò, Macherio, Monza, Misinto, Mezzago, Nova Milanese, Ornago, Ronco Briantino, Roncello, Renate, Sovico, Solaro, Sulbiate, Seregno, Seveso, Triuggio, Usmate Velate, Verano Brianza, Veduggio con Colzano, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate, Varedo, che si occupano di tutti gli obblighi ambientali. La scuola redige invece il DVR, disponibile, nella versione la piú aggiornata, all’albo sicurezza.

Fonte normativa (citata nel d. lgs 33/2013) :

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

  1. lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita’ biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
  2.  fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 
  3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche’ le attivita’ che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attivita’ finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
  4. le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
  5. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attivita’ di cui al numero 3);
  6. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cuiai punti 2) e 3);
  7. «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilita’ amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione ambientale in possesso di una autorita’ pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) «richiedente»: la persona fisica o l’ente che chiede l’informazione ambientale;

e) «pubblico»: una o piú persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.