Ministero della Salute
Ordinanza 09 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. (21A02238)
(G.U. Serie Generale , n. 86 del 10 aprile 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 1,
commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuita’
operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l’art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile
al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13
marzo 2021, n. 62;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia,
Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,
Toscana e Valle d’Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Toscana e Valle d’Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 9 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
unitamente all’allegato report n. 47, dal quale risulta che: «Per la
terza settimana consecutiva l’incidenza scende lentamente restando
quindi elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che
permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio
nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro
contatti» e che: «Il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri,
l’incidenza ancora troppo elevata e l’ ampia diffusione di alcune
varianti virali a maggiore trasmissibilita’ richiedono l’applicazione
di ogni misura utile al contenimento del contagio»;
Visto che dal medesimo verbale del 9 aprile 2021 della Cabina di
regia emerge, tra l’altro, che la Regione Calabria presenta, per la
seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello di rischio
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui
alla richiamata ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021;
Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale focus
incidenza», allegato al citato verbale del 9 aprile 2021 della Cabina
di regia, dal quale si evince che, nella settimana compresa tra il 2
aprile e l’8 aprile 2021, le Regioni Calabria, Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana presentano
un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti;
Vista la nota del 9 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di
cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma
16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova
classificazione della Regione Calabria;
Preso atto, sulla base dei dati validati dall’ultimo monitoraggio
disponibile, del venir meno, per le Regioni Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, del parametro
relativo all’incidenza settimanale dei contagi di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, cosi’ come
richiamato dall’art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44;
Considerato, altresi’, che le regioni sopra richiamate non
presentano uno scenario e un livello di rischio tali da determinare
l’applicazione di misure piu’ restrittive, ai sensi dell’art. 1,
comma 16-bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte e Toscana
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia le
misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e
si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non
festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell’art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021.
La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1010