Si comunica che, in data odierna con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall’1 al 15 novembre, proclamato dal FISI in data 29 ottobre 2021, affermando che:
- per la durata complessiva dell’astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
- l’azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell’art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
- conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.
Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
Ministero dell’Istruzione
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