2024-09-23 ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI – 2024-09-23 ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

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A tutto il Personale
Agli Studenti
A Tutti gl’Interessati

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali presso il CPIA «Monza e Brianza»

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;

VISTE l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata dalle OO.MM. n. 267/95 e 293/96, 277/98;

VISTA la Circolare Ministeriale DGOSV prot. n. 38475 del 19/09/2024 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica -a. s. 2024/2025;

VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio V USR Lombardia, prot. n. 49583 del 20/09/2024, con la quale sono fissate, per domenica 17 novembre 2024 e lunedí 18 novembre 2024, le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;

DECRETA:

Articolo 1 – Consiglio d’Istituto

Sono inoltre indette le elezioni per la costituzione del consiglio di istituto del CPIA Monza e Brianza, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del d.lgs. 297/94; le votazioni avranno luogo dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del giorno 17 Novembre 2024 e dalle ore 08:00 alle ore 13:30 del giorno 18 Novembre 2023.

A tal fine, è disposta la revisione dinamica delle liste elettorali anche per determinare la consistenza numerica della rappresentanza in seno al consiglio di istituto e della platea dell’elettorato attivo e passivo.

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, dovranno essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria della Commissione Elettorale, presso l’ufficio di segreteria della scuola, dalle ore 09:00 del 28 Ottobre 2024 alle ore 12:00 del 2 Novembre 2024. Sono fatti salvi i festivi generali.

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20; da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di piú di una lista; nessun candidato può essere incluso in piú liste della medesima componente; nessun candidato può presentare alcuna lista; nessun componente della commissione elettorale può essere candidato.

L’autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È prevista, per contro, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Articolo 2 – Rappresentanza degli Studenti nei Consigli di Classe

Sono indette le elezioni per l’elezione della rappresentanza degli studenti e dei genitori degli studenti minorenni nei consigli di classe ovvero gruppi di livello. Le votazioni avranno luogo in apposite sessioni dei consigli di classe, il giorno 18 Ottobre 2023.

Le operazioni di voto hanno luogo all’interno di ciascun consiglio di classe, con eventuale accorpamento al plesso in caso di necessità.

Le riunioni devono essere indette tramite registro elettronico Nettuno, e verbalizzate tramite registro elettronico, successivamente da acquisire formalmente agli atti.

Articolo 3 – Scadenze e Stato dei Fatti

  1. Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto: effettuata mediante il presente Decreto:

  2. Costituzione o rinnovo della Commissione elettorale: a oggi in carica, essendo stata nominata con nota 8725 DEL 25/09/2023; composizione a oggi: MENEGHINI – RIVA – CICHELLO – SCUTELLÀ; potrà essere integrata previa indicazione da parte del Commissario Straordinario di nuovi membri.

  3. Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico: entro il trentacinquesimo giorno antecedente le votazioni (13 Ottobre 2024, posposto al 14 Ottobre 2024, in quanto cade di domenica);

  4. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione elettorale: entro il venticinquesimo giorno antecedente le votazioni (24 Ottobre 2024);

  5. Presentazione delle liste dei candidati, alla segreteria della Commissione elettorale, dalle ore 09:00 del ventesimo giorno (28 Ottobre 2024) e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno (2 Novembre 2024) antecedente le votazioni.

  • per il personale ATA, da almeno 2 presentatori di lista;

  • per il personale docente, da almeno 4 presentatori di lista;

  • per gli studenti, da almeno 20 presentatori di lista.

  1. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale, lo stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12:00 del 2 Novembre 2024)

  2. Propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal diciottesimo giorno al secondo giorno antecedente le votazioni (dal 30 Ottobre 2024 al 15 Novembre 2024);

  3. Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione elettorale: entro il 5° giorno antecedente le votazioni (12 Novembre 2024);

  4. Votazioni: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 17 Novembre 2023 e dalle ore 08:00 alle ore 13:30 di lunedí 18 Novembre 2023;

  5. Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro mercoledí 20 Novembre 2023;

  6. Ricorsi risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti;

  7. Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui sopra;

  8. Convocazione Consiglio d’Istituto: non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Articolo 4 – Ulteriori Chiarimenti

Si precisa che:

  • Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in piú Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10).

  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo (art.14).

  • Gli elettori che fanno parte di piú componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di piú componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

  • Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:

  • componente personale docente: fino a n. 16 candidati a fronte di fino a 8 da eleggere;

  • componente studenti: fino a n. 16 candidati a fronte di fino a 8 da eleggere;

  • componente personale ATA: fino a n. 4 candidati a fronte di fino a 2 da eleggere.

  • Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione elettorale (presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto) nelle ore d’ufficio.

  • Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio. Occorre un documento valido di riconoscimento.

  • Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentito, invece, all’eletto di rinunciare alla nomina.

  • Nessun elettore può concorrere alla presentazione di piú di una lista.

  • Nessun candidato può essere incluso in piú liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista.

  • Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

  • L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. Nelle Scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

  • Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell’ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di un’altra croce sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

  • Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno piú figli nella medesima o in piú classi, esercitano il diritto di voto una sola volta, presso il seggio relativo alla scuola frequentata dal figlio minore.

  • Per la componente personale A.T.A., ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

  • Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all’O.M. 215/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Il dirigente, Claudio MENEGHINI

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Il documento allegato è stato protocollato in uscita da C.P.I.A. Monza e Brianza,
con numero 0009742 e data 23/09/2024
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2024-09-23 ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI_signed.pdf