Oggetto: Informativa n. 141 – Decreti di conferma in ruolo del personale della
scuola.
In conformità all’esigenza di semplificare e velocizzare le procedure di controllo
dell’attività amministrativa e in considerazione del fatto che gli atti prodotti dalle Pubbliche
Amministrazioni, dai quali non discenda, direttamente o in via mediata, un obbligo di pagare, non
sono da assoggettare al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli Uffici
preposti alla verifica di legalità degli atti, la Scrivente RTS ritiene che i decreti di conferma in
ruolo, emessi dai Dirigenti scolastici dopo l’emissione e vidimazione dei relativi contratti a tempo
indeterminato, non rientrino nella casistica dei provvedimenti da sottoporre a visto di registrazione,
prevista dall’art. 5 del D.L.vo 123 del 30/06/2011.
Tale intendimento nasce dalla peculiare natura dei decreti di che trattasi che pur rivestendo
una particolare rilevanza amministrativa, (dalla decorrenza della conferma, infatti, discende non
solo il diritto alla valutazione del periodo di servizio prestato preruolo ma anche, nel caso di domanda tardiva, il calcolo dei cinque anni nella prescrizione del pagamento o dei dieci anni nella
prescrizione del diritto) pur tuttavia, nella loro immediata applicazione, non hanno effetti finanziari
sul bilancio dello Stato, diversamente dai decreti di ricostruzione di carriera.
In ogni caso, appare opportuno che detti provvedimenti siano emessi dal Dirigente
scolastico quale atto interno, notificati ai diretti interessati, archiviati nel fascicolo personale e
allegati ai decreti di ricostruzione di carriera.
Pertanto, si invitano tutti i Responsabili delle istituzioni scolastiche a non inviare più a
questa Ragioneria i decreti di conferma in ruolo per il relativo controllo, attenendosi alla presente
nota.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Oreste Malatesta *
*La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93