Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105
Oggetto: Applicazione del regolamento tipo nelle more dell’adozione del regolamento interno
Art. 1.-
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale.
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale.
Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate.
Art. 2.-
Programmazione delle attività degli organi collegiali
Ciascuno degli organi collegiali, con esclusione del consiglio di disciplina degli alunni, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 3.-
Svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
Art. 4.-
Elezioni contemporanee di organi di durata annuale
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Art. 5.-
Convocazione del consiglio di classe o di interclasse
Il consiglio di classe o di interclasse è convocato dal preside o direttore didattico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
Il consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.
Art. 6.-
Programmazione e coordinamento dell’attività del consiglio di classe o di interclasse
Le riunioni del consiglio di classe o di interclasse devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.
Art. 7.-
Convocazione del collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4 terzultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.
Art. 8.-
Programmazione e coordinamento dell’attività del collegio dei docenti
Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.
Art. 9.-
Prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto
La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal direttore didattico o dal preside.
Art. 10.-
Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di circolo o di istituto
Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal preside o dal direttore didattico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.
Art. 11.-
Convocazione del consiglio di circolo o di istituto
Il consiglio di circolo o di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.
Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.
Art. 12.-
Relazione annuale
La relazione annuale del consiglio di circolo o di istituto al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale prevista ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo organo.
La relazione, firmata dal presidente del circolo o istituto e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal direttore didattico o dal preside.
Art. 13.-
Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso .
L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del circolo od istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al direttore didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il preside ne dispongono l’affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
Art. 14.-
Convocazione del consiglio di disciplina degli alunni
Il consiglio di disciplina degli alunni è convocato dal preside mediante comunicazione diretta ai membri effettivi e ai membri supplenti.
Il consiglio si riunisce ogni qualvolta debba deliberare sui casi rientranti nella sua competenza.
Art. 15.-
Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal preside:
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 66 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 16.-
Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre
Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto, sentito il collegio dei docenti, in modo da assicurare:
a) l’accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche – nei limiti del possibile – nelle ore pomeridiane;
b) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
c) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare.
Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal consiglio di istituto in modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali.
Il direttore didattico o il preside possono, su designazione del collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.
Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal consiglio di istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole.
Art. 17.-
Vigilanza sugli alunni
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:
a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario in cui è possibile l’accesso agli alunni;
b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato;
c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l’uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;
d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);
e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;
f) durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
g) al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.