Versione solo testo dell’articolo 7
1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui
all’artico 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e
pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto
dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo
individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.
2. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità
dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua
italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al
conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base
connesse all’obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità
telematica e comunque entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico
2020/2021.
3. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in due annualità dei
percorsi di cui al comma 2, gli scrutini relativi alla valutazione intermedia si svolgono
anche in modalità telematica al termine dell’emergenza epidemiologica e entro l’avvio
delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.