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Stato delle tutele per lavoratori fragili
nei settori privati della conoscenza

In una situazione ordinaria l’inidoneità alla mansione può anche giustificare un recesso del datore di lavoro dal contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Le norme speciali per fronteggiare la pandemia da COVID-19 sono intervenute dal lato della tutela del lavoro rendendo temporaneamente illegittimi i licenziamenti e dal lato della salute prevedendo una forma di tutela preventiva per quei lavoratori c.d. “fragili”.

La condizione di “fragilità” accertata dal medico competente, assimilabile a una inidoneità temporanea allo svolgimento della prestazione, non potendo causare un licenziamento, impone al datore di lavoro la ricerca di soluzioni organizzative conservative del posto di lavoro, ricordando che questo tipo di “accomodamenti ragionevoli” ha una definizione normativa precisa: l’articolo 3, comma 3-bis, del DLgs 216/2003.

A nostro avviso, la ricerca di questi “accomodamenti ragionevoli” deve procedere dalla soluzione più favorevole a quella meno favorevole.

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