Part-time verticale dipendenti scuole paritarie e private, enti di formazione professionale: periodi non lavorati riconosciuti per intero dall’INPS
I periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall’Inps, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. È questa la novità molto importante introdotta dalla legge 178/2000 (Legge di Bilancio) per tutti i lavoratori privati, compresi quelli delle scuole private e formazione professionale. Precedentemente la disciplina previdenziale prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni pensionistiche era pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, per cui non era consentito l’accredito delle settimane prive di retribuzione.
Con la circolare 74 del 4 maggio 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni su tale nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, introdotta dal 1° gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 350, della legge 178/2020.
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