Spese di segreteria a carico dei comuni, parere Corte dei Conti Lombardia/8/2009/PAR

Estratto:

In conclusione, la formulazione dell’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 fa ritenere che fra le “spese varie d’ufficio” necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli enti locali, possono annoverarsi quelle che abbiano una diretta correlazione con la gestione dei locali forniti dagli enti territoriali e corrispondano alla specifica finalità di rendere effettiva la destinazione dell’immobile a sede scolastica, restando invece esclusi gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività didattica. Fra le spese assumibili dagli enti locali possono quindi rientrare quelle necessarie a dotare le segreterie scolastiche di tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento, assolvendo gli uffici di segreteria, come sopra esposto, ad una funzione di mero supporto alla vera e propria attività didattica.