Monza, 2016-10-11
Circolare n. 191
A tutto il personale
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti minorenni
Agli stakeholders
Oggetto: Elezione del consiglio di istituto
Decreto n. 70 Monza, 2016-10-04
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR. n. 416 del 31/05/74;
VISTO il D.Lgs. 297/94, prima parte, titolo 1;
VISTA l’O.M. 267 del 04/08/95;
VISTA l’OM. 293 del 24/06/96;
VISTA l’OM. 277 del 17/06/98;
VISTA la CM 20 del 01/08/13;
VISTA la CM 7 del 21/09/2016
VISTA l’OM 215 del 15/07/1991
VISTO il DPR 263/12;
VISTA la delibera 059 del commissario straordinario del 3 Ottobre 2016;
DECRETA
a) Sono indette le elezioni per la costituzione del consiglio di istituto del CPIA Monza che dovrà durare in carica per il triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del d.lgs. N.297/94; le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 20/11/2016 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 21/11/2016.
b) È nominata una commissione elettorale per sovraintendere alle operazioni di voto;
c) È disposta la revisione delle liste elettorali al fine della determinazione della consistenza numerica della rappresentanza in seno al consiglio di istituto e della platea dell’elettorato attivo e passivo.
Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, dovranno essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria della commissione elettorale, presso l’ufficio di segreteria della scuola, dalle ore 09:00 del 31 ottobre 2016 alle ore 12:00 del 05 Novembre 2016.
Ciascuna lista può essere presentata da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20; da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente; nessun candidato può presentare alcuna lista; nessun componente della commissione elettorale può essere candidato.
L’autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)