Circolare n. 232 · Nomine a tempo determinato sui posti di organico del potenziamento – Chiarimenti

Monza, 2016-10-29
Circolare n. 232
Al Dsga
Al personale amministrativo
Epc
A tutto il personale
Oggetto: Nomine a tempo determinato sui posti di organico del potenziamento – Chiarimenti
Si rilancia la circolare USR Lombardia Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 19002 del 18 ottobre 2016 a firma Volonté. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il dirigente scolastico
Claudio Meneghini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 19002
Milano, 18 ottobre 2016

Ai dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia

Ai dirigenti scolastici
degli istituti statali
di ogni ordine e grado
della Lombardia

Al sito web

Oggetto: Nomine a tempo determinato sui posti di organico del potenziamento – Chiarimenti.

Facendo seguito alle numerose istanze di chiarimenti pervenute a questo Ufficio in merito all’oggetto, si precisa quanto segue.

Preliminarmente appare utile ricordare che a livello gestionale non esiste una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento. Il posto di potenziamento si qualifica come tale quando viene destinato, in tutto o in parte, allo svolgimento di attività non previste dal curricolo ordinamentale, a prescindere dal fatto che il posto stesso appartenga al contingente dei posti di organico di diritto o di potenziamento. Precisa infatti la nota del 5 settembre 2016, DPIT 2852, che “Non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento […] Si aprono nuovi scenari che possono consentire anche ai docenti individuati su posti di potenziamento di svolgere attività di insegnamento […] Docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curricolare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa”.

È noto che l’art. 1, c. 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107 vieta di coprire tali posti con contratti di supplenza breve e saltuaria; la citata nota del 5 settembre 2016, DPIT 2852 ribadisce che “il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare”. Ai sensi della nota dell’1 settembre 2016, DGPER 24306 (circolare annuale sulle supplenze), “i posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente”.

Pertanto, quel che rileva al fine della definizione di “posto di potenziamento” non è la tipologia del posto stesso, ma la funzione svolta dal docente, a seconda che egli svolga o meno attività non  previste dal curricolo ordinamentale. Qualora al docente vengano assegnate, in tutto o in parte, attività di carattere curricolare, il relativo posto – o la quota oraria – non viene più gestito come “potenziamento”. Viceversa, qualora al docente vengano assegnate, in tutto o in parte, attività di carattere non curricolare, il relativo posto – o la quota oraria – deve essere gestito come “potenziamento”.

Ne discende dunque che sul posto – o frazione di posto – destinato ad attività di potenziamento, come sopra definita, potranno disporsi esclusivamente le seguenti tipologie di nomine a tempo determinato:

  1. sui posti interi vacanti e disponibili entro il 31 dicembre 2016 e che rimangano presumibilmente tali fino al 31 agosto 2016 dovrà essere conferito l’incarico fino al 31 agosto 2017 (art. 1, c. 1, lett. aM. 131/2007);

sui posti non vacanti – ivi compresi gli spezzoni orari – ma disponibili entro il 31 dicembre 2016 e che rimangano presumibilmente tali fino al 31 agosto 2016 dovrà essere conferito l’incarico fino al 30 giugno 2017 (art. 1, c. 1, lett. b D.M. 131/2007).

Il dirigente
Luca Volonté
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

LV/rz