Si pubblica in allegato nota MIUR 2076 del 2016-02-23 concernente l’esenzione dalle tasse di iscrizione.
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Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali LORO SEDI
al Sovrintendente scolastico per la Provincia autonoma di BOLZANO
all’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
all’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
al Dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di TRENTO
al Sovrintendente agli studi della Valle di AOSTA
p.c.,
al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione al Capo di Gabinetto
al Capo dell’Ufficio legislativo SEDE
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro — Direzione I Via XX Settembre, 97
ROMA
OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2016/2017.
Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co.1, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione – € 6,04;
– tassa di frequenza – € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione – 12,092;
– tassa di rilascio dei relativi diplomi – € 15,13.
L’art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l’altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.
I limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l’anno scolastico 2016/2017, in ragione dell’ 1 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2016 (Documento di economia e finanza 2015 – fonte Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone |
Limite massimo di reddito per l’a.s. 2015/2016 riferito all’anno d’imposta 2014 |
Rivalutazione in ragione dell’ 1% con arrotondamento all’unità di euro superiore |
Limite massimo di reddito per l’a.s. 2016/2017 riferito all’anno d’imposta 2015 |
1 | € 5.283,00 | € 53,00 | € 5.336,00 |
2 | € 8.760,00 | € 88,00 | € 8.848,00 |
3 | € 11.259,00 | € 113,00 | € 11.372,00 |
4 | € 13.447,00 | € 134,00 | € 13.581,00 |
5 | € 15.633,00 | € 156,00 | € 15.789,00 |
6 | € 17.718,00 | € 177,00 | € 17.895,00 |
7 e oltre | € 19.798,00 | € 198,00 | € 19.996,00 |
Con l’occasione, in relazione al versamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella C.M. 20 ottobre 2015, n. 20, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.
Il direttore generale
Carmela Palumbo