Circolare n. 16 · Richiamo in tema di divieto di riproduzione di opere dell'ingegno

Monza, 2017-01-31
Circolare n. 16
A tutto il personale
Oggetto: Richiamo in tema di divieto di riproduzione di opere dell’ingegno
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Appare opportuno richiamare il disposto degli articoli 1. e 2. della Legge 18 agosto 2000, n. 248, Nuove norme di tutela del diritto di autore. (GU n.206 del 4-9-2000), che recitano:

ART 1. 1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ sostituito dal seguente: “ART. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche’ quella codificata con condizioni di accesso particolari”.

ART 2. 1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ sostituito dal seguente: “E’ libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita’ di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale”. 2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: “E’ consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita’, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalita’ per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non puo’ essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 dei medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e’ versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono”. 3. Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: “articolo 171-bis” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 171-ter”. 4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ aggiunto il seguente comma: “La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attivita’ di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonche’ la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”. 5. Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, e’ inserito il seguente: “ART. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita’ di pagamento dei detti compensi, nonche’ la misura della provvigione spettante alla Societa’, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all’articolo 190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga gia’ attivita’ di intermediazione ai sensi dell’articolo 180, puo’ avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni”.

Incidentalmente, e fatta salva ogni ulteriori disposizione di legge, ogni copia di opere dell’ingegno effettuata, in linea del tutto teorica, in violazione del disposto della legge sopra ricordato, genererebbe spese non ammissibili, da recuperarsi a spese di chi, sempre in linea del tutto teorica, abbia proceduto in violazione del medesimo.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il dirigente scolastico
Claudio Meneghini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)

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