Monza, 2017-05-31
Circolare n. 89
A tutto il personale
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti minorenni
Agli stakeholders
Oggetto: Rappello del divieto di atti di culto all’interno delle istituzioni scolastiche
Può essere utile, per quanto superfluo, richiamare che, nell’ordinamento italiano, sono esclusi atti di culto, di qualsivoglia religione, effettuati all’interno delle istituzioni scolastiche.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
Combinato disposto dell’art. 7 della Costituzione «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» e dell’art. 3 della Costituzione : «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»
D.Lgs. 297/94, art. 311: «Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.»;
Sentenza 250/93 TAR Emilia-Romagna «Questa norma [art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, NdR] della legge delegata affida alla competenza dei consigli di circolo o di istituto di deliberare sulla programmazione e sulla attuazione di attività extrascolastiche, facendo specifico e sostanzialmente escludente riferimento ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. Nonché alle attività culturali, sportive e ricreative, riconosciute di particolare interesse educativo. Deve riuscire evidente, se non si vogliano fare forzature al dettato della legge, che in nessuna delle indicate attività potrebbero mai rientrare concettualmente la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose.»;
Sentenza 489/95 TAR Veneto;
Sentenza 2478/99 TAR Veneto;
Quanto sopra esclude che, da ordinamento, possano essere effettuati atti di culto, di qualsivoglia religione, durante le attività didattiche. A fortiori, essi non possono essere effettuati al di fuori delle aule ma all’interno della scuola. Infatti, al di fuori delle aule, ma all’interno della scuola, è escluso ogni utilizzo dello spazio pubblico statale per fini diversi dal recarsi verso le aule per fruire dell’attività di istruzione, configurandosi gli spazi comuni come mero luogo di transito funzionale alla fruizione del servizio pubblico “istruzione”, fatto salvo il caso in cui detti spazi siano utilizzati in maniera assimilabile ad aule per l’attività didattica, caso questo ricadente sotto la disciplina piú sopra dettagliata.
L’eventuale inosservanza di quanto sopra dovrà essere sanzionata disciplinarmente.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il dirigente scolastico
Claudio Meneghini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)