Ccnl Istruzione e Ricerca 2016 2018 del 19 aprile 2018
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COMPARTO
Istruzione e Ricerca
Periodo 2016-2018
1
Indice
PARTE COMUNE…………………………………………………………………………. 6
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI…………………………………………………………………………7
Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto…………………………………………. 7
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto……………. 8
Art. 3 Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale ………………………… 9
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI…………………………………………………………………………10
Art. 4 Obiettivi e strumenti…………………………………………………………………………….. 10
Art. 5 Informazione ………………………………………………………………………………………. 11
Art. 6 Confronto …………………………………………………………………………………………… 11
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa ………………………………………………………. 12
Art. 8 Clausole di raffreddamento…………………………………………………………………… 14
Art. 9 Organismo paritetico per l’innovazione………………………………………………….. 14
TITOLO III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE……………………………………………………..16
Art. 10 Destinatari ……………………………………………………………………………………….. 16
Art. 11 Obblighi del dipendente ……………………………………………………………………… 16
Art. 12 Sanzioni disciplinari…………………………………………………………………………… 18
Art. 13 Codice disciplinare…………………………………………………………………………….. 20
Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare…………………… 25
Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale …………………………… 25
Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale……………….. 27
Art. 17 Determinazione concordata della sanzione……………………………………………. 28
TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI………………………………………………………………30
Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza ……………………………………………… 30
Art. 19 Unioni civili ……………………………………………………………………………………… 31
Art. 20 Differenziazione premi individuali ………………………………………………………. 31
Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale ………………. 32
SEZIONE SCUOLA …………………………………………………………………….. 33
TITOLO I RELAZIONI SINDACALI ………………………………………………………………………….34
Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola……… 34
Art. 23 Assemblee sindacali…………………………………………………………………………… 37
2
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI ……………………………………………………………………..40
Art. 24 Comunità educante…………………………………………………………………………….. 40
TITOLO III I DOCENTI ……………………………………………………………………………………………..41
Art. 25 Area docenti ……………………………………………………………………………………… 41
Art. 26 Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia …………………. 41
Art. 27 Profilo professionale docente………………………………………………………………. 41
Art. 28 Attività dei docenti…………………………………………………………………………….. 42
Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo ……………. 42
TITOLO IV PERSONALE ATA…………………………………………………………………………………..44
Art. 30 Periodo di prova ………………………………………………………………………………… 44
Art. 31 Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari…………………………. 45
Art. 32 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge ………………. 46
Art. 33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici …………………………………………………………………………. 46
Art. 34 Commissione per l’ordinamento professionale personale ATA……………….. 49
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA……………………………..50
Art. 35 Incrementi degli stipendi tabellari………………………………………………………… 50
Art. 36 Effetti dei nuovi stipendi…………………………………………………………………….. 50
Art. 37 Elemento perequativo ………………………………………………………………………… 51
Art. 38 Incrementi delle indennità fisse …………………………………………………………… 51
Art. 39 Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni
scolastiche ………………………………………………………………………………………. 52
Art. 40 Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa…………………………………. 52
TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI………………………………………………………………55
Art. 41 Disposizioni speciali per la Sezione Scuola…………………………………………… 55
SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIEROUNIVERSITARIE…………………………………………………………………………
56
TITOLO I RELAZIONI SINDACALI ………………………………………………………………………….57
Art. 42 Soggetti e materie di relazioni sindacali ……………………………………………….. 57
Art. 43 Diritto di assemblea …………………………………………………………………………… 59
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO…………………………………………………………………………60
Art. 44 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale…………. 60
3
Art. 45 Ferie ………………………………………………………………………………………………… 61
Art. 46 Ferie e riposi solidali………………………………………………………………………….. 62
Art. 47 Permessi retribuiti ……………………………………………………………………………… 63
Art. 48 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari …………. 64
Art. 49 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge ………………. 64
Art. 50 Permessi orari a recupero……………………………………………………………………. 65
Art. 51 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici …………………………………………………………………………. 66
Art. 52 Aspettativa per dottorato di ricerca………………………………………………………. 68
TITOLO III TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO……………………..69
Art. 53 Contratto di lavoro a tempo determinato ………………………………………………. 69
Art. 54 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato……………………………………………………………………………………… 71
Art. 55 Contratto di somministrazione…………………………………………………………….. 74
Art. 56 Rapporto di lavoro a tempo parziale …………………………………………………….. 75
Art. 57 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale…….. 77
Art. 58 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale ………………………………………………………………………………. 78
TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI………………………………………………………………81
Art. 59 Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ….. 81
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE UNIVERSITÀ…………………….82
Art. 60 Incrementi degli stipendi tabellari………………………………………………………… 82
Art. 61 Effetti dei nuovi stipendi…………………………………………………………………….. 82
Art. 62 Elemento perequativo ………………………………………………………………………… 83
Art. 63 Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: costituzione ……………… 83
Art. 64 Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo…………………….. 85
Art. 65 Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP:
costituzione……………………………………………………………………………………… 86
Art. 66 Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP: utilizzo…….. 88
Art. 67 Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica ……………….. 89
SEZIONE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE …………………………………………………………………. 90
TITOLO I RELAZIONI SINDACALI ………………………………………………………………………….91
Art. 68 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali …………………………………….. 91
4
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO…………………………………………………………………………94
Art. 69 Commissione per l’ordinamento professionale………………………………………. 94
Art. 70 Ferie ………………………………………………………………………………………………… 95
Art. 71 Ferie e riposi solidali………………………………………………………………………….. 95
Art. 72 Permessi retribuiti ……………………………………………………………………………… 96
Art. 73 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari …………. 97
Art. 74 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge ………………. 98
Art. 75 Permessi orari a recupero……………………………………………………………………. 99
Art. 76 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici …………………………………………………………………………. 99
Art. 77 Aspettativa per dottorato di ricerca…………………………………………………….. 101
Art. 78 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza……. 102
Art. 79 Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro ………………… 103
TITOLO III RICERCATORI E TECNOLOGI …………………………………………………………..104
Art. 80 Ricercatori e tecnologi ……………………………………………………………………… 104
Art. 81 Principi e diritti ……………………………………………………………………………….. 104
Art. 82 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi …. 106
TITOLO IV TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO……………………107
Art. 83 Contratto di lavoro a tempo determinato …………………………………………….. 107
Art. 84 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato……………………………………………………………………………………. 109
Art. 85 Contratto di somministrazione…………………………………………………………… 112
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA…………………………………………..114
Art. 86 Incrementi degli stipendi tabellari………………………………………………………. 114
Art. 87 Effetti dei nuovi stipendi…………………………………………………………………… 114
Art. 88 Elemento perequativo ………………………………………………………………………. 115
Art. 89 Ulteriori disposizioni di parte economica ……………………………………………. 115
Art. 90 Fondo per le progressioni economiche di livello………………………………….. 116
TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO ASI ……………………………………………………117
Art. 91 Incrementi degli stipendi tabellari………………………………………………………. 117
Art. 92 Effetti dei nuovi stipendi…………………………………………………………………… 117
Art. 93 Elemento perequativo ………………………………………………………………………. 118
Art. 94 Ulteriori disposizioni di parte economica ……………………………………………. 118
Art. 95 Fondo per le progressioni economiche di livello………………………………….. 119
5
TITOLO VII WELFARE INTEGRATIVO…………………………………………………………………120
Art. 96 Benefici socio-assistenziali per il personale ………………………………………… 120
SEZIONE AFAM……………………………………………………………………….. 121
TITOLO I RELAZIONI SINDACALI ………………………………………………………………………..122
Art. 97 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali …………………………………… 122
TITOLO II PERSONALE DOCENTE………………………………………………………………………..124
Capo I 124
Art. 98 Professori di seconda fascia ………………………………………………………………. 124
Capo II Responsabilità disciplinare ……………………………………………………………………………………… 124
Art. 99 Destinatari ………………………………………………………………………………………. 124
Art. 100 Obblighi del docente ………………………………………………………………………. 125
Art. 101 Codice disciplinare…………………………………………………………………………. 126
TITOLO III PERSONALE AMMINISTRATIVO e TECNICO …………………………………..131
Art. 102 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ……… 131
Art. 103 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge …………… 132
Art. 104 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici ……………………………………………………………………….. 133
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO…………………………………………………………..136
Art. 105 Incrementi degli stipendi tabellari…………………………………………………….. 136
Art. 106 Effetti dei nuovi stipendi…………………………………………………………………. 136
Art. 107 Elemento perequativo …………………………………………………………………….. 137
Art. 108 Incrementi delle indennità fisse ……………………………………………………….. 137
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1………………………………………………………… 176
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2………………………………………………………… 176
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3………………………………………………………… 176
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4………………………………………………………… 177
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5………………………………………………………… 177
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6………………………………………………………… 177
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7………………………………………………………… 177
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PARTE COMUNE
7
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e struttura del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto
indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva
del 13 luglio 2016.
2. Il presente CCNL si articola in:
a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al
personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che
sono:
– Istituzioni scolastiche ed educative;
– Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
– Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
– Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
3. Con la locuzione “Istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole
statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro
tipo di scuola statale.
4. Con il termine “Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica” o
“AFAM”, si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza,
l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie
artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
5. Con il termine “Università” e con il termine “Aziende ospedaliero-universitarie” si
intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL dell’Università.
6. Con il termine “Enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni destinatarie
dei procedenti CCNL della Ricerca. Tra questi viene ricompresa l’Agenzia Spaziale
italiana (ASI), che precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi
dell’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. Nel presente CCNL con il termine “Amministrazioni” si intendono tutte le
pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.
8
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e
Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi
24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs.
n.165 del 2001.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare
applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di
contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette
disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 sia per
la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web
dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi
prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque
in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza
del contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto
collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non
sia stata disposta l’erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n.
9
165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce
un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo
contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat
dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza
contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della
copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48,
commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
Art. 3
Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale
1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art.
49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano
controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all’art. 47
del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della
vigenza del contratto.
3 L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo
decreto legislativo.
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TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra
amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e
consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo,
alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione
e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
– si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di
lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza
dei servizi prestati;
– si migliora la qualità delle decisioni assunte;
– si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché
i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei
seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di
livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti
integrativi, di cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le
parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di
organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati
diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni
previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle
relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le
relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.
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Art. 5
Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e
dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di
legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di
dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al
fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di
confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a
consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di
procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da
adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli
prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la
loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del
confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data
dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche
all’avvio dell’anno scolastico.
Art. 6
Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito
sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti
sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla
definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi
conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A
seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si
incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi
ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto
dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante
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il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine
del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che
obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive
interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui
al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette
giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione
autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce
la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie
indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse
modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista,
entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l’avvio del negoziato,
entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di
aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,
eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia
raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa
e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni
ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità
dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8,
l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie
oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine
minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n.
165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati
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dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs.
165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti,
corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro
dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, le amministrazioni ivi
previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono
entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una
apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai
competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano,
congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità
economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di
richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le
parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi
contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all’ARAN ed al
CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto
collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7,
corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. E’ istituito presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40,
comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L’Osservatorio verifica altresì che tali atti siano
adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità
dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,
emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di
cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali che assumano una
rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle
specifiche sezioni.
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Art. 8
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla
contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo
nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le
parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Art. 9
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per
l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello
nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle
organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto
ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere
organizzativo.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente
relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e
miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle
parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l’organismo di cui al presente articolo
affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro.
4. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale,
nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla
componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione
manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per
modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
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c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle
parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di
quest’ultima, o all’amministrazione;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto
dall’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
5. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e
programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi,
l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al
comma 4, lett. c).
6 Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al
presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo
determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle
assenze di personale di cui all’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di
assenza).
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TITOLO III
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 10
Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si
applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche
ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché
al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente
dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in
materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”
Art. 11
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento
e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il
proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di
comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità
del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale,
le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
dell’ordinamento ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo,
nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività
17
amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell’amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico,
nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n.
445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente
o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si
identifica con il DSGA;
f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti,
condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della
dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il
recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni
che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone
le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il
dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge
penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a
lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano
di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del
D.P.R. n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali
dell’amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all’ amministrazione stessa in locali non
aperti al pubblico;
n) comunicare all’ amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
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p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a
giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni
scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli
allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una
condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì,
all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità
scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri
dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica
o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche
nell’uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli
studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a
conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
Art. 12
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11
(Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione,
all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
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c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le
quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti
disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti
disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento
disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede
all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione
deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo
capoverso, della Sezione Afam.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che
attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che
gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e
seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
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Art. 13
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,
coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi
collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello
amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
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d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n.
300/1970;
g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano
le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno
o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale
ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e
amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la
specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento
di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il
recupero psico-fisico;
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f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.
55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni
scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo
stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n.
165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n.
165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere
sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino
allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
di riposo settimanale;
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f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui
è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni
determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale
tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri
doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso
negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f)
quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa,
comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il
comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche
quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla
vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,
educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure
di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo
e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo
periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza
del termine fissato dall’amministrazione.
2. senza preavviso per:
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a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.
lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che,
pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
– per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a
del d.lgs. n. 235 del 2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
– per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
– per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai
commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo
le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15
giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
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Art. 14
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-
bis, del d.lgs. 165/2001, l’amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per
un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando
la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione,
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora
l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la
sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi
dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già
previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
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5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-
ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale).
6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13,
comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai
sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente
disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il
dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che
comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare),
l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un
pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza
potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed
operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti
motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza
biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma
restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un’indennità
pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la
retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”
oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto
corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le
indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma
2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale),
il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del
comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
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10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del
2001.
Art. 16
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le
disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs.
n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una
sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o
che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra
formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni
dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento
disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni
dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano
comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4, del
d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della
sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il
procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione,
che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”
oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il
medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai
sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il
dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in
servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in
altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del
licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del
dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella
medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
28
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione
antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero
alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di
premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3,
siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le
violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al
licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa
vigente.
Art. 17
Determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono
procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare
fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui
al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal
contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte,
l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura
obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del
dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del
d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento
disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità
disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati
all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,
delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione
ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere
comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le
modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei
29
termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La
mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre
giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in
un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la
sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere
irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del
procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta
giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La
scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle
parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 18
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad
astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di
congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti
dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo
in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della
certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 –
con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione
dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo
di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera
nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario
medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il
congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è
nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della
lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di
protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa
comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme
in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di
inquadramento giuridico.
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8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per
motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le
amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la
concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo
delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM fruisce
dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
Art. 19
Unioni civili
1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n.
76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le
medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Art. 20
Differenziazione premi individuali
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto
dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei
premi individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si
aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente
sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa,
non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi
attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota
massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i
ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2009.
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Art. 21
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 9, le parti analizzano i dati sulle
assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi
in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a
livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili
concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale
e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono
proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano
stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di
alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le
rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro
ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni
successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente
conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma
sulla premialità individuale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al
comma 1 alla competente Direzione Generale del MIUR. Tali dati sono analizzati
congiuntamente, presso il MIUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI,
CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
33
SEZIONE SCUOLA
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TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 22
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad
incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in
atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito
dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che
costituiscono la parte sindacale.
3. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai
diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al
comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie
di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel
rispetto della legge e del CCNL.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte
salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità
didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni
dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta
volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti
e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da
rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti
(ATA) nonché dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi
nell’ambito della relativa programmazione pluriennale;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del
personale docente, educativo ed ATA;
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a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
docente educativo ed ATA;
a4) i criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 30
del CCNQ 4/12/2017;
a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 40 sulla base dei parametri indicati
al comma 7 di tale articolo.
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di
lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione
e da Enti diversi dal MIUR, a livello d’istituto per la lotta contro
l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte
processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi
dell’art. 23;
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal contratto di
livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma
1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la
quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai
progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del
personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale
docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione
della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
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c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano
nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in
orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi
amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
5. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono
quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9.
6. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono
quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4
7. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7,
la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la
durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre
il 30 novembre.
8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità
del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il
periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed
ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare
nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno
dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere
organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato
e di fenomeni di burn-out.
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9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre
agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto
comma:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8,
punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del
comma 5, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere
sui fondi comunitari;
a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti,
relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Art. 23
Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee
sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per
dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e
docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono
indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità
dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine
delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le
assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello
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delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da
quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui
all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio
possibile per gli alunni.
6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello
di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La
durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione
integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre
nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti
scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea. La
comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo
dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni
staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine
delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto,
possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità
di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o
alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta
entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di
avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del
personale in servizio nell’orario dell’assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data
dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore
individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività
didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno
dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è
totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale
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tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola,
e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo
svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne
costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel
caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del
personale si applica il comma 3, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l’uso dei locali e la tempestiva
affissione all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante
l’assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la
disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
40
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24
Comunità educante
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è
una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi
generali dell’ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente
ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le
famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli
organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità
educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal
Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento.
Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta
formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché
l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I
docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno
orario.
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TITOLO III
I DOCENTI
Art. 25
Area docenti
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola
primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e
i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e
degli educandati femminili.
Art. 26
Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia
1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti
e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107
appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del
piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di
insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di
coordinamento didattico e organizzativo.
Art. 27
Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,organizzativorelazionali,
di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica,
l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli
obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli
indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
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Art. 28
Attività dei docenti
1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di
tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo
svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3
o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale
copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel
limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le
eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e
secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007,
qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero
prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche
programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei
docenti.
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento,
formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e
progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a
quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per
l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti
quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165
del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
Art. 29
Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione
negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative
sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria,
fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in
ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto
alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure
indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di
luglio 2018.
43
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o
studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la
reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un
vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali
informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e
le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto
stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del
1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui
sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli
studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la
reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al
personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o
professionale”.
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TITOLO IV
PERSONALE ATA
Art. 30
Periodo di prova
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili.
2. In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo
di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel
medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra
amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di
assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da
causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio) del CCNL del 29/11/2007.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve
essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal
giorno dell’assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola
volta.
45
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di
prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso
l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo
di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate
nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o
per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o
categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato,
vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova
nell’amministrazione di appartenenza.
Art. 31
Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno
scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante
autocertificazione.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi
giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, 15, comma 2 del CCNL del
29 /11/2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
46
Art. 32
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre
giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono
essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione
dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1,
predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata
nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai
permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art.
1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio
1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai
permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando
quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva
quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi
di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende
assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione
dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
lavoratore utilizza il permesso.
6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7
del CCNL del 29/11/2007.
Art. 33
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia
47
giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico,
comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base
oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per
la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico
accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla
vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata
urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti
la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione,
anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa
direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della
struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in
48
ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per
malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità
ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei
commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico
delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della
disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al
comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro,
è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione
all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove
previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai
sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate
previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o
calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le
prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento
economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del
comparto Scuola.
49
Art. 34
Commissione per l’ordinamento professionale personale ATA
1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di
innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA,
affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo
ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed
educative e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del
suddetto personale.
2. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta
di analizzare l’attuale sistema di classificazione professionale al fine di verificare le
possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze
professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità
indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una
specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN e con la partecipazione di una
rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
a) analisi delle caratteristiche dell’attuale sistema di classificazione professionale,
anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in
altre istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema, con riferimento
all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni
scolastiche;
c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi
lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie,
ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle
competenze professionali;
d) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti
professionali, di individuare nuove figure professionale, nell’ottica di sostenere i
processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
e) verifica del sistema di progressione economica all’interno delle aree al fine di
valorizzare le competenze professionali acquisite e l’esperienza professionale
maturata.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio,
formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
50
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA
Art. 35
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B1.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
Art. 36
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti
dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri
analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità
sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C.,
si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
51
Art. 37
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi
degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1,
comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è
riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi
indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio
nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà
luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di
mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio
tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e
sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti
dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è
corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio
tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto
orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di
interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce
l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione,
nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in
relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non
applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori
o superiori ai quindici giorni.
Art. 38
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina
prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL Scuola del
29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici
mensilità indicati nell’allegata tabella E1.1;
52
b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del
CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo
annuo indicato nell’allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del
CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi
per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.3.
Art. 39
Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche
1. In attuazione dell’art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali
ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del
predetto CCNL sono prorogati fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale
è adottato l’accordo in sede di conferenza unificata di cui all’art. 19, comma 5-ter del
D.L. 6-7-2011, n. 98.
Art. 40
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
1. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo,
denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse,
nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni
di legge:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del
CCNL 7/8/2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di
educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2,
secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui
all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,
comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2,
comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
53
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui
all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima
decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti
sulla base di disposizioni di legge:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107,
ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale
docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4)
del presente CCNL;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei
criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale
docente di cui all’art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per
l’anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro,
anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in
misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.
4. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta
finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del
CCNL 29/11/2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica
nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge
n. 107/2011;
h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
5. Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma
4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 22, nei
limiti e con le specificazioni di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei
colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a
quanto già destinato a tale utilizzo;
54
b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura
non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse
residue dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal
comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non
inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.
6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza
triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse
disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate
negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a
finalità diverse da quelle originarie.
7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole
istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di punti di erogazione del servizio;
b) dotazione organica;
c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in
relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità
e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.
55
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 41
Disposizioni speciali per la Sezione Scuola
1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono
recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche
l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di
nuove graduatorie.
2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
e delle relative disposizioni applicative.”
3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007( Modalità di
prestazione dell’orario) , il primo capoverso è così sostituito:
“All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività
inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale
ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle
proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei
comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con
disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.
56
SEZIONE
UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIEROUNIVERSITARIE
57
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 42
Soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale
costituita dall’amministrazione e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU.
2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal Consiglio di
amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti
loro delegati. Nelle Aziende Ospedaliere Universitarie la delegazione datoriale è
nominata dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed è composta dal
titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o da un suo delegato e dal Rettore
dell’Università o da un suo delegato, tra i quali è individuato il presidente.
3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all’art. 63 tra le diverse modalità di
utilizzo;
b) i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi
o da programmi e progetti comunitari;
c) i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche di cui agli
artt. 64 e 66;
d) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
e) i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di
attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
f) i criteri per la determinazione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di
attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità di cui all’art. 91, commi
2 e 4 del CCNL del 16/10/2008;
g) i criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi
operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
i) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di
lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti con disabilità;
58
k) i criteri generali per la determinazione dei valori retributivi correlati ai risultati ed
al raggiungimento degli obiettivi assegnati, per il personale della categoria EP;
l) i criteri generali per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in
entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare;
m) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi
dell’art. 56;
n) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel
conto individuale di cui all’art. 27 del CCNL del 16/10/2008;
o) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a
supporto dell’Ateneo;
p) elevazione fino a sei mesi del limite di cui all’art. 4, comma 3, del d. lgs. n.
66/2003 nonché individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad
ulteriori sei mesi, tale limite.
4. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 6 ( contrattazione integrativa) sono
quelle di cui al comma 3, lettere i), j), l), m), n), o), p).
5. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 7 ( contrattazione integrativa) sono
quelle di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k).
6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 1:
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità d’ufficio tra diverse sedi di lavoro
dell’amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai
sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale della categoria
EP;
f) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale della categoria D di
cui all’art. 91, comma 3, del CCNL 16/10/2008 ed alla categoria EP;
g) le linee generali dei piani per la formazione del personale;
h) i regolamenti per l’attività conto terzi.
7. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, oltre agli esiti del
confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
59
a) i regolamenti di ateneo, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul
rapporto di lavoro;
b) i piani triennali dei fabbisogni di personale;
c) i dati sugli andamenti occupazionali;
d) i dati sui contratti a tempo determinato, sui contratti di somministrazione a tempo
determinato e sulle altre tipologie di lavoro flessibile.
Art. 43
Diritto di assemblea
1. Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle
prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017.
2. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie della presente Sezione hanno diritto
a partecipare, durante l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore
annue retribuite pro-capite previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto su tale specifico aspetto dall’art. 16 del CCNL del 16 /10/2008.
60
TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 44
Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale
1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di
innovazione del sistema di classificazione professionale delle amministrazioni
destinatarie della presente Sezione, affermano il loro impegno ad individuare le
soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e
funzionali delle amministrazioni stesse e quelle di riconoscimento e valorizzazione
della professionalità dei dipendenti.
2. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta
di analizzare l’attuale sistema di classificazione professionale al fine di verificare le
possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze
professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità
indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una
specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN, composta anche dai rappresentanti
del MIUR, della CRUI e del CODAU, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
a) valutazione dell’efficacia e dell’appropriatezza dell’attuale sistema con riferimento
all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni
interessate;
b) analisi dell’attuale articolazione in quattro categorie, nonché verifica e possibile
revisione degli inquadramenti professionali e dei livelli di responsabilità attribuibili;
c) revisione del sistema di inquadramento del personale dipendente dalle aziende
ospedaliero-universitarie, in relazione anche all’evoluzione dei sistemi di
classificazione professionale del servizio sanitario nazionale ed alle necessità
funzionali dei dipartimenti dell’area medica, tenendo altresì conto dell’esigenza di
assicurare l’invarianza del trattamento stipendiale complessivo nei passaggi tra
Azienda Ospedaliera e Università;
d) verifica delle declaratorie di categoria, nell’ottica del possibile adeguamento delle
stesse ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o
processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle
prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;
e) valutazione dell’opportunità di introdurre nuove aree professionali da
ricomprendere nelle categorie B-C-D-EP, al fine dell’adeguamento al mutato quadro
61
organizzativo derivante dalla legge 240/2010; in tale ottica, occorre considerare la
possibilità di individuare specifici compiti e funzioni diretti a supportare
l’organizzazione dei corsi, dei servizi agli studenti, dell’assistenza ai docenti nella
gestione dei progetti di ricerca e nelle strategie di internazionalizzazione degli atenei;
f) verifica della possibilità di introdurre specifici profili professionali che possano
consentire di individuare nuove figure o di pervenire alla definizione di figure
polivalenti, nell’ottica di sostenere i cambiamenti organizzativi dovuti ai processi
digitalizzazione;
g) previsione di ulteriori opportunità di progressione economica per il personale
apicale di ciascuna area o categoria, mediante una più ampia articolazione delle
posizioni economiche nell’ambito del sistema di classificazione;
h) revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree
o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali
acquisite e dell’esperienza professionale maturata, anche mediante eventuali percorsi
formativi;
i) verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione
correlati alle posizioni di lavoro;
j) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e
per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione al
miglioramento della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
k) analisi e valorizzazione delle specificità professionali;
l) verifica della disciplina prevista per i Collaboratori esperti linguistici, anche sulla
base di una ricognizione dei trattamenti economici riconosciuti in sede di
contrattazione integrativa dai diversi atenei, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 13/5/2003,
al fine di definire, mediante il recupero delle risorse già utilizzate, trattamenti
stipendiali uniformi a livello nazionale, in correlazione con l’orario di lavoro
previsto.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio,
formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
Art. 45
Ferie
1. L’art. 28, comma 15, del CCNL 16 /10/2008, è così sostituito:
62
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
e delle relative disposizioni applicative.”
Art. 46
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte,
ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che
necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane
annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs.
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di
articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di
articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28 del CCNL
16/10/2008.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1,
possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di
ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna
domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di
necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura
sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il
personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano
la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono
cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei
giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli
offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello
dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in
misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito
dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo
63
stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 48 e dei riposi compensativi
eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di
riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità
che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o
parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano
nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. la presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione,
anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione
del prossimo rinnovo contrattuale.
Art. 47
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove: giorni otto all’anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo
grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni
tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data
in cui è stato contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 1, primo e secondo alinea e comma
3 del CCNL del comparto Università del 16/10/2008.
64
Art. 48
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi
personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora ;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 2, del CCNL del comparto
Università del 16/10/2008.
Art. 49
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di
permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali
permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere
utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione
dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1,
65
predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata
nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i
donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge
13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e
dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di
cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 e dell’art. 1, comma 1 del DPR n.
278/2000, fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto può trovare
applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all’art. 47, comma 1, lett.b). Le due
modalità di fruizione non possono essere cumulate nell’anno.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi
di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende
assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione
dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
lavoratore utilizza il permesso.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 1, terzo alinea e comma 6, del
CCNL del comparto Università del 16/10/2008.
Art. 50
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro per brevi periodi previa
autorizzazione del responsabile dell’ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi
non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e
non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile dell’ufficio di adottare le misure ritenute necessarie
per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere
formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata
lavorativa, salvo i casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile
stesso.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo,
secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario dal responsabile; in caso di
mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
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4. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL del comparto Università del
16/10/2008.
Art. 51
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera
che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base
oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per
la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico
accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla
vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata
urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti
la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
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9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione,
anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa
direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della
struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in
ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per
malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità
ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei
commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico
delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della
disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al
comma 11, lett.b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro,
è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione
all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove
previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai
sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate
previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o
calendario di terapie prescritto dal medico.
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15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto
ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario,
secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti
dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università.
16. Il presente articolo sostituisce la previsione di cui all’art. 34, comma 1, del CCNL
comparto Università del 16/10/2008, III e IV capoverso.
Art. 52
Aspettativa per dottorato di ricerca
2. L’art. 37, comma 1 del CCNL del comparto Università del 16 /10/2008 è sostituito
dal seguente:
“1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a
domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l’applicazione dell’art. 2 della citata
legge n. 476/1984 e s.m.i.”.
69
TITOLO III
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 53
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d.
lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n.
81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e
quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla
data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto
previsto per le attività stagionali.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di
somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna amministrazione
complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo
indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento
dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le
amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione
di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
servizio al momento dell’assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre
a quelle individuate dal d.lgs. n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) necessità correlate a progetti di ricerca che beneficiano di finanziamenti esterni,
anche per le attività di supporto amministrativo.
5. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 35 del d. lgs. n.165/2001, le procedure selettive per
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto
70
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165
del 2001.
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le
seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi
compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge
n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con
l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere
anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che
si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di
congedo di maternità, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui
agli artt. 16, 17, 32 e 47 del d. lgs. n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo
determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di
astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’amministrazione può procedere ad
assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore,
diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al
conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n.165/2001 a quelle
proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è
specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente
sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella
particolare ipotesi di cui al precedente comma.
9. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari
per il passaggio delle consegne.
10. L’assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno
ovvero a tempo parziale.
11. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla
scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data,
comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a
tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.
12. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto
stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di
mansioni della medesima area o categoria, è possibile derogare alla durata massima
71
di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può
essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario.
13. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale
disciplina legale, nei casi di cui al comma 12, l’intervallo tra un contratto a tempo
determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a
cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i
contratti superiori a sei mesi.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del d. lgs. n.
165/2001.
15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti
dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2015.
16. Il presente articolo sostituisce l’art. 22 del CCNL comparto Università del
16/10/2008.
Art. 54
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a
tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite
annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del CCNL del 16/10/2008; nel caso
in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o
determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di
diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni,
72
le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o
32 giorni, a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque
o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando – in quanto compatibili – i criteri
stabiliti dall’art. 35 del CCNL del 16/10/2008, si applica l’art. 5 del D.L. 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.
638, ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento
economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali
spetta il trattamento ridotto sono stabiliti, secondo i criteri di cui al medesimo art. 35,
in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento
economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza
inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque
in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in
ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 35 del CCNL del 16/10/2008;
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai
sensi dell’art. 47, comma 2;
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei
mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui
alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi:
– permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 48;
– permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 47 (Permessi retribuiti), comma 1,
lettera a);
– permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art.
51(Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici);
– permessi per lutto di cui, all’art. 47 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera b);
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere
riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine
stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante
dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale
o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge
73
n.53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a
sei mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la
disciplina, dell’art. 20 del CCNL del 16/10/2008, non superiore comunque a due
settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di
durata superiore. In deroga a quanto previsto dal citato art. 20, in qualunque momento
del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione
previsti nell’ambito del medesimo periodo di prova. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’amministrazione deve
essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il
comma 5 dell’art. 19 del CCNL 16/10/2008 , il contratto è stipulato con riserva di
acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva
l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di
quelli previsti dal comma 11 dell’art. 53 e dal comma 2 del presente articolo, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno
per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non
può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con
arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal
computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di
altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali
periodi ed alla corrispondenza tra la professionalità richiesta nei posti da coprire e
l’esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del d. lgs. n.
81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.
74
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a
tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione,
con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono
a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di
determinati istituti contrattuali.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 22 del CCNL comparto Università del
16/10/2008.
Art. 55
Contratto di somministrazione
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n.
81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro
il limite di cui all’art. 53, comma 3, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita
attività di vigilanza nonché per i profili della categoria B.
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di
performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno
titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri
definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento
di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo
determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.
5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del
potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto
disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art.
7 della legge n. 300/1970.
6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad
assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla
sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto
concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati.
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7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni
utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e
possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
8. Ai sensi dell’art. 42, comma 7, lett. d), sono fornite informazioni sul numero e sui
motivi ei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla
durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati.
9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le
disposizioni di legge in materia.
Art. 56
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti categorie e dei profili a tal fine individuati
nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta
dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della
dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre
di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque
all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza
semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale
attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini
del comma 6.
4. L’amministrazione può concedere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione
della domanda, la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle
modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere,
comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio
svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si
determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
76
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle
previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’art.
73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti
norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale
prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa
esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente
individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo
conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma
2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le
domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2
e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 8, commi 4 e 5, del d.
lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la
prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari
conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n.
81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e
l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
entro il termine di 15 giorni. Le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono
considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7
del presente articolo.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro
stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di
lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale
77
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo
trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i
medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza
del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano
regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data
di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel
rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
14. Il presente articolo sostituisce l’art. 21 del CCNL del 16/10/2008.
Art. 57
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di
quella a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al
tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (5 o 6 giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di
determinati periodi dell’anno, in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno);
c) misto, con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
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3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con
il dipendente.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due
giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente
prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con
l’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli
istituti contrattuali applicabili.
5. Il presente articolo sostituisce i corrispondenti commi dell’art. 21 del CCNL del
16/10/2008.
Art. 58
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo
conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e
misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione
di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte
oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro,
come previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015. La misura massima della
percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a
tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso
di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività
lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al
numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative
derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di
lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di
lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere
effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il
corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista
la prestazione lavorativa.
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5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione prevista per le ore di lavoro straordinario, maggiorata di una percentuale
pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per
lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate
come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di
lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al
25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è
consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali
le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le
parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del d. lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le
modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario.
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare
per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale,
previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell’anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di
proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e
dal presente contratto o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università, ivi
comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è
comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità
previsto dal d. lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo;
il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di
maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri
per maternità, permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con
quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo
parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse
e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla
stessa categoria e area professionale.
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11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione
di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista
dai contratti integrativi.
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. n.
81/2015.
14. Il presente articolo sostituisce l’art. 21 del CCNL del 16/10/2008.
81
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 59
Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le parti ritengono
opportuno valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione
svolte dalle pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di un specifica area
professionale “Informazione e comunicazione”.
2. In linea con quanto previsto al comma 1, i contenuti professionali della suddetta
area, con riferimento alle categorie D ed EP, sono così articolati e definiti:
– gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e informazione esterna ed
interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione;
– definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale;
– raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle
disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi
erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento;
– promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione;
– individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che
possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale
dell’amministrazione;
– gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
3. L’area professionale di cui al presente articolo potrà essere oggetto di ulteriore
approfondimento nell’ambito dei lavori della Commissione di cui all’art. 44, anche in
relazione alle modalità specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza
dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e specifiche
modalità di articolazione dell’orario di lavoro. Gli Atenei, in relazione alla propria
organizzazione, possono prevedere un’analoga area anche nella categoria C, tenendo
conto della relativa declaratoria.
82
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE UNIVERSITÀ
Art. 60
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 3 del CCNL Università 12/3/2009,
sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nell’allegata Tabelle A2, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabelle B2.
3. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n.
319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle
decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2.
4. A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C2. Nella
medesima tabella è altresì prevista, in corrispondenza di ciascuna categoria, una
ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico dei
fondi di cui all’art. 63 e 65, rispettivamente per le categorie B-C-D e per la categoria
EP.
Art. 61
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti
dall’art. 60 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 60 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A2, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità o altri analoghi
trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del
83
preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano
solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 62
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 60 (Incrementi
degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1,
comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è
riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D2 e nelle misure ivi
indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio
nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà
luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di
mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio
tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e
sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti
dell’articolo 61 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è
corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio
tabellare, per il periodo 1/3/2018 – 31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto
orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di
interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. Per i collaboratori ed
esperti linguistici non opera il riproporzionamento in base al loro ridotto orario
contrattuale.
Art. 63
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: costituzione
1. A decorrere dall’anno 2018, è istituito il nuovo “Fondo risorse decentrate”,
finanziato, in prima applicazione, dalle risorse stabili del precedente Fondo per le
progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale, di cui all’art.
87 del CCNL 16/10/2008, come certificate dal Collegio dei revisori.
84
2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
a) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non
saranno più corrisposte al personale delle categorie B, C e D cessato dal servizio,
compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel
Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione
d’anno;
b) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, che saranno ottenute mediante
interventi di razionalizzazione dei servizi attuati dalle amministrazioni, secondo la
disciplina di cui all’art. 86 del CCNL 16/10/2008 e che le amministrazioni stesse, ad
invarianza complessiva di spesa, abbiano deciso di destinare al presente Fondo;
l’importo confluisce, a seguito dell’effettivo accertamento di tali stabili riduzioni, nel
Fondo dell’anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate;
c) di eventuali risorse che saranno riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) delle risorse di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, ove le stesse siano
stanziate dalle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia e capacità di
bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del
presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche;
e) delle risorse corrispondenti ai differenziali retributivi tra le posizioni economiche
rivestite ed il valore iniziale della categoria o della posizione di primo inquadramento
in quest’ultima, dei cessati dal servizio dell’anno precedente, appartenenti alle
categorie B, C e D;
f) di un importo pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle
categorie B, C e D, con decorrenza 31/12/2018 e a valere dall’annualità successiva,
con destinazione vincolata alle progressioni economiche di cui all’art. 64, comma 2,
lett. e).
3. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili
di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche
per attività in conto terzi;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5
e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti
economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo
quelle di cui all’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
85
d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e dei differenziali retributivi di cui al
comma 2 lett. e) del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente,
calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal
fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici
giorni;
e) dei risparmi accertati a consuntivo nell’utilizzo delle risorse destinate ai compensi
per lavoro straordinario nell’anno precedente, secondo la disciplina di cui all’art. 86
del CCNL 16/10/2008, ove gli stessi non siano destinati ed accertati, ai sensi del
comma 3 lett. b), quali stabili riduzioni di tali risorse;
f) delle risorse di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, qualora le stesse
siano stanziate dall’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia e capacità
di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria B,
C e D per l’attivazione di nuovi servizi o l’accrescimento di quelli esistenti, anche in
attuazione di programmi comunitari.
4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art.
65 le amministrazioni devono comunque applicare tutte le disposizioni di legge di
contenimento che ne limitino complessivamente la crescita, tenendo conto di quanto
previsto al comma 5.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le
università statali individuate ai sensi dell’art. 23, comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio
2017 n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del
medesimo decreto legislativo, l’ammontare della componente variabile del presente
Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una
percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e
2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal
citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina può essere applicata solo a seguito
dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra
richiamate.
Art. 64
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo
1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione
integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse
già destinate agli incarichi al personale della categoria D relative all’annualità
precedente ed alla indennità di cui al comma 5.
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono
destinate ai seguenti utilizzi:
86
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro del personale delle categorie B, C e D,
in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a
particolari o gravose articolazioni dell’orario di lavoro, alla reperibilità;
d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità,
per il personale delle categorie B, C e D, secondo la disciplina di cui all’art. 91 del
CCNL del 16/10/2008;
e) progressioni economiche, secondo la disciplina dei precedenti CCNL e
conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili,
ivi compresi quelli derivanti dall’applicazione del comma 4;
f) misure di welfare integrativo in favore del personale delle categorie B, C e D
secondo la disciplina di cui all’art. 67;
g) compensi riconosciuti al personale delle categorie B, C e D ai sensi delle
diposizioni di legge di cui all’art. 63, comma 3, lett. c).
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2,
lettere a), b), c) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 63, comma 3, con
esclusione delle lettere c), f) e, specificamente, ai premi di cui al comma 2, lett. a)
almeno il 30% di tali risorse.
4. Il personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di categoria B, C o D che
torni a prestare servizio presso le Università, per effetto di trasferimento d’ufficio
disposto da queste ultime, conserva la posizione economica acquisita presso
l’Azienda, con onere a carico del Fondo di cui al presente articolo.
5. Resta confermata l’indennità di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL Università del
27/1/2005 con finanziamento a carico del Fondo di cui al presente articolo.
6. Si confermano altresì le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 88 del CCNL
16/10/2008.
Art. 65
Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP: costituzione
1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la
categoria EP”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili
dell’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori.
2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
87
a) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non
saranno più corrisposte al personale della categoria EP cessato dal servizio, compresa
la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo
dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;
b) di eventuali risorse che saranno riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) delle risorse di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, ove le stesse siano
stanziate dalle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia e capacità di
bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del
presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche del
personale di categoria EP;
d) delle risorse corrispondenti ai differenziali retributivi tra le posizioni economiche
rivestite ed il valore iniziale della categoria o della posizione di primo inquadramento
in quest’ultima, dei cessati dal servizio dell’anno precedente nella categoria EP;
e) di un importo pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale della
categoria EP, con decorrenza 31/12/2018 e a valere dall’annualità successiva, con
destinazione vincolata alle progressioni economiche di cui all’art. 66, comma 1, lett.
b).
3. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili
di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche
per attività in conto terzi;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5
e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti
economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo
quelle di cui all’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e dei differenziali retributivi di cui al
comma 2 lett. d) del personale della categoria EP cessato dal servizio nel corso
dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la
cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni
di mese superiori a quindici giorni;
e) delle risorse di cui all’art. 75, comma 8, del CCNL 16/10/2008;
f) delle risorse di cui all’art. 87, comma 2, del CCNL 16/10/2008, qualora le stesse
siano stanziate dall’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia e capacità
di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP
88
per l’attivazione di nuovi servizi o l’accrescimento di quelli esistenti, anche in
attuazione di programmi comunitari.
4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art.
63 le amministrazioni devono comunque applicare tutte le disposizioni di legge di
contenimento che ne limitino complessivamente la crescita, tenendo conto di quanto
previsto al comma 5.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le
università statali individuate ai sensi dell’art. 23, comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio
2017, n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del
medesimo decreto legislativo, l’ammontare della componente variabile del presente
Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una
percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e
2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal
citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina può essere applicata solo a seguito
dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra
richiamate.
Art. 66
Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP: utilizzo
1. Le risorse del Fondo di cui all’art. 65 sono destinate ai seguenti utilizzi:
a) retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al personale della categoria EP,
secondo la disciplina di cui all’art. 76 del CCNL 16/10/2008;
b) progressioni economiche del personale EP, secondo la disciplina dei precedenti
CCNL e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e
stabili, ivi compresi quelli derivanti dall’applicazione del comma 3;
c) misure di welfare integrativo in favore del personale della categoria EP secondo la
disciplina di cui all’art. 67;
d) compensi riconosciuti al personale della categoria EP ai sensi della diposizioni di
legge cui all’art. 65, comma 3, lett. c).
2. Il valore massimo della retribuzione di posizione per il personale della categoria
EP di cui all’art. 76, comma 1, del CCNL 16/10/2008 è rideterminato in Euro
14.000,00.
3. Il personale di categoria EP delle Aziende Ospedaliere Universitarie che torni a
prestare servizio presso le Università, per effetto di trasferimento d’ufficio disposto
da queste ultime, conserva la posizione economica acquisita presso l’Azienda, con
onere a carico del Fondo di cui al presente articolo.
89
4. Si applicano altresì le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 88 del CCNL
16/10/2008.
Art. 67
Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica
1. Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di
benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito
bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario
nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da
precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non
coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e
65.
3. E’ confermata la disciplina dell’indennità di ateneo di cui all’art. 85 del CCNL
16/10/2008.
90
SEZIONE
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE
91
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 68
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici individuati
come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione integrativa per gli Enti di
ricerca si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell’Ente, composta dal
Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o uno suo
delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente
CCNL (“contrattazione integrativa nazionale”);
b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il
dirigente dell’ufficio o suo delegato, per la parte datoriale, nonché dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte
sindacale (“contrattazione integrativa di sede locale”).
2. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai
diversi livelli di cui al comma 1.
3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione
integrativa per gli Enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede
(“contrattazione integrativa di sede unica”), tra la delegazione datoriale costituita
dall’amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL e la RSU.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra
le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri generali per l’utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui
all’art. 19 del CCNL del 7/4/2006;
c) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
d) i criteri generali per le progressioni economiche di cui all’art. 53 del CCNL del
21/2/2002;
e) i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi per il diritto allo studio;
f) i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di
attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
92
g) i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di
attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità;
h) i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 9, comma 1, lett. a)
del CCNL del 21.2.2002;
i) i criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi
operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
j) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell’art 96;
k) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di
lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
l) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti disabili;
m) i criteri generali per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in
entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare;
n) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel
conto individuale di cui all’art. 49 del CCNL comparto Ricerca 21 febbraio 2002;
o) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti delle
innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi
amministrativi e a supporto dell’Ente;
p) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 47 del CCNL 7/10/1996, in merito ai turni
effettuabili.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede locale i criteri di adeguamento
presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui
al comma 4, lettere c), k), m), o).
6. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 6 sono quelle di cui al comma 4, lettere
e),k), l), m), n), o), p).
7. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 7 sono quelle di cui al comma 4, lettere
a), b), c), d), f), g), h), i), j).
8. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i
soggetti sindacali di cui al comma 1 ed i soggetti sindacali di cui al comma 3:
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità d’ufficio tra diverse sedi di lavoro
dell’amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
93
d) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai
sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001;
e) i criteri generali per le progressioni economiche di livello nell’ambito di ciascuno
profilo, di cui all’art. 54 del CCNL del 21/2/2002.
9. Sono oggetto di confronto, a livello di sede locale, con i soggetti sindacali di cui al
comma 1, i criteri di adeguamento di quanto definito dall’amministrazione ai sensi
del comma 8, lett. a).
10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, oltre agli esiti del
confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
a) i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano
riflessi sul rapporto di lavoro;
b) il piano dei fabbisogni di personale.
94
TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 69
Commissione per l’ordinamento professionale
1.Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità e della qualità delle
prestazioni lavorative dei dipendenti degli enti di ricerca richiedono l’impegno delle
parti nel procedere alla revisione del sistema di classificazione professionale al
momento vigente negli enti di ricerca, che risale al DPR n. 171 del 1991.
2. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria, che
consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza nella prospettiva di
pervenire ad un nuovo modello di classificazione, maggiormente idoneo a valorizzare
le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi
lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità
indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una
specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN, alla quale sono affidati i seguenti
compiti:
a) analizzare le esigenze connesse ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle
innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti
esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze, anche
in relazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 218/2016;
b) verificare la possibilità di rimodulare l’impianto classificatorio, al fine di
individuare un modello idoneo a consentire una maggiore flessibilità interna ed una
gestione più avanzata dei processi lavorativi;
c) verificare l’adeguatezza dell’attuale sistema anche in relazione alla introduzione
delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione, cui è collegata anche
l’eventuale definizione di nuovi compiti e funzioni e la valorizzazione di nuove
figure professionali;
d) per i ricercatori e tecnologi tenere conto delle funzioni e compiti definiti nelle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 218 del 2016 e dei principi contenuti nella Carta
Europea del Ricercatore e nella Raccomandazione della Commissione Europea
dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di
Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), nonché di quanto
contenuto nel documento European Framework for Research Careers;
95
e) analizzare l’attuale modello di progressione economica e di livello e verificare la
possibilità di definire ulteriori opportunità di crescita economica per il personale dei
livelli, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e
dell’esperienza professionale maturata;
f) verificare la possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione
correlati alle posizioni di lavoro;
g) analizzare e rafforzare gli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze
professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche
in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’azione
amministrativa;
h) prevedere la valorizzazione delle specificità professionali.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio,
formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
Art. 70
Ferie
1. L’art. 6, comma 15, del CCNL del 21/02/2002, è così sostituito:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
e delle relative disposizioni applicative”.
Art. 71
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte,
ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che
necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane
annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs.
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di
articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di
articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1,
possono presentare specifica richiesta all’Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e
96
giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda,
previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità
delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria
pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l’Ente rende tempestivamente nota a tutto il personale
l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano
la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono
cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei
giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli
offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello
dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in
misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito
dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo
stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 73 e dei riposi compensativi
eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di
riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità
che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o
parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano
nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di
revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in
occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
Art. 72
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
97
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove: giorni otto all’anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo
grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni
tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data
in cui è stato contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
richiedano l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 8, comma 1, secondo e terzo alinea e comma 2,
del CCNL del 21/02/2002.
Art. 73
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi
personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
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3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 8, comma 1, quarto alinea, del CCNL comparto
Ricerca del 21/2/2002.
Art. 74
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di
permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali
permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere
utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione
dell’attività, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di
norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata
nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i
donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge
13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e
dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di
cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 e dell’art. 1, comma 1, del DPR n.
278/2000, fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto può trovare
applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all’art. 72, comma 1, lett. b). Le
due modalità di fruizione non possono essere cumulate nell’anno.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi
di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende
assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione
dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
lavoratore utilizza il permesso.
99
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 8, comma 1, primo alinea e comma 5, del
CCNL comparto Ricerca del 21/2/2002.
Art. 75
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del
responsabile dell’ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere
di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile dell’ufficio di adottare le misure ritenute necessarie
per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata
in tempo utile e, comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa,
salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile della struttura.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo,
secondo le modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si
determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 50 del CCNL del comparto Ricerca del
21/2/2002.
Art. 76
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera
che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
100
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base
oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per
la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico
accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla
vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata
urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti
la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione,
anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’Ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente
a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in
ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per
malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Ente secondo le modalità ordinariamente
previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei
commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico
101
delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della
disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al
comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro,
è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’Ente
prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale
certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9,
10, 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il
fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie
prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto
ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario,
secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti
dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Ricerca.
Art. 77
Aspettativa per dottorato di ricerca
1. L’art 13, comma 1, del CCNL del comparto Ricerca del 21/2/2002 è così
sostituito:
“1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a
domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l’applicazione dell’art. 2 della citata
legge n. 476/1984 e s.m.i.”.
102
Art. 78
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001,
conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di
facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre
amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del
personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito dell’Ente di
appartenenza, quest’ultimo comunica anche a tutte le amministrazioni in ambito
nazionale, in aggiunta a quelle regionali già previste dal citato comma 5, l’elenco del
personale in eccedenza distinto per area o categoria e profilo professionale,
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale
personale.
2. Le amministrazioni destinatarie della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessate, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti, per area o
categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto
conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del
personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare
le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, con la specificazione
di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni
successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto,
l’amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti
criteri:
– dipendenti portatori di handicap;
– dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
– situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico o i
dipendenti con figli di età inferiore a tre anni che hanno diritto al congedo parentale;
– maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
– particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili ai
sensi degli articoli 36 e 50 della legge 76 del 2016;
– presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
5. Possono essere previste specifiche iniziative di formazione e riqualificazione:
a) da parte delle amministrazioni riceventi, d’intesa con queste ultime, al fine di
favorire l’integrazione dei dipendenti trasferiti nel nuovo contesto organizzativo,
anche in relazione al sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente;
103
b) successivamente al collocamento in disponibilità ai sensi dell’art. 33, comma 7, al
fine di favorire la ricollocazione dei dipendenti, anche in attuazione dell’art. 34-bis
del d. lgs. n. 165/2001.
6.Tale articolo sostituisce l’art. 32/bis del CCNL comparto Ricerca del 21.2.2002.
Art. 79
Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro
1. All’art. 48 del CCNL del 21/2/2002, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l’attività lavorativa, debitamente
autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia
di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di
svolgimento dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro”.
104
TITOLO III
RICERCATORI E TECNOLOGI
Art. 80
Ricercatori e tecnologi
1. Le parti, nel confermare il ruolo strategico svolto dai ricercatori a livello nazionale
ed europeo, ribadiscono l’importanza dei principi sanciti nel d.lgs. 218 del 2016 e
nella Carta europea del ricercatore, in quanto diretti a favorire l’accrescimento dei
sistemi di ricerca, ad incentivare i processi di innovazione degli stessi e ad
incrementare la loro competitività a livello internazionale.
2. In particolare la parti concordano che l’emanazione del citato decreto n. 218 del
2016 rappresenta un significativo passo avanti nell’ottica del riconoscimento della
professionalità dei ricercatori e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le regole
finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che tenga conto del
rafforzamento dell’attività progettuale e di ricerca e della responsabilità orientata al
risultato e della valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche,
nel quadro della razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i vincoli previsti
dalle disposizioni legislative vigente.
3. I ricercatori e i tecnologi costituiscono una risorsa fondamentale per il
perseguimento degli obiettivi degli Enti e, in tale ottica, rappresentano figure
professionali dotate di autonomia e responsabilità nell’espletamento della loro attività
di ricerca, fermo restando il rispetto della potestà regolamentare degli Enti.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n) del d. lgs. n. 218 del 2016, gli Enti assicurano
ai ricercatori e tecnologi la rappresentanza elettiva nei propri organi scientifici e di
governo.
5. In applicazione del d. lgs. n. 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e
tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19
del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle
attività tecnico-scientifiche.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 12 del CCNL del 13.5.2009.
Art. 81
Principi e diritti
1. Gli Enti, nella definizione dei propri Statuti attuano quanto previsto nell’art. 2
comma 1 del d.lgs. n. 218 del 2016, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle
105
ricerche, la condivisione delle conoscenze e l’attuazione delle diverse forme di
mobilità, geografica intersettoriale e tra enti di ricerca, allo scopo di facilitare
l’interscambio e la cooperazione tra le istituzioni scientifiche, assicurando la
sostenibilità della spesa con gli equilibri di bilancio.
2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di
servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo
professionale rivestito. Egli può usare tale titolo anche nella vita privata.
3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell’ambito del gruppo
all’uopo costituito, alla titolarità della ricerca o dei progetti proposti e, se approvati,
al loro affidamento, salve diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che,
comunque, salvaguardino i diritti del proponente.
4. Gli Enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate
ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello
Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti
con la propria programmazione della ricerca.
5. Ai sensi dell’art. 11, comma 5 del d.lgs. n. 218 del 2016, gli enti adottano
specifiche misure dirette a facilitare la portabilità dei progetti di ricerca, consentendo
che in caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e
tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall’Ente di
appartenenza, conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove
scientificamente possibile, previo accordo dell’Istituzione ricevente e del
committente di ricerca.
6. Gli Enti favoriscono, nell’ambito della propria attività istituzionale, la
collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da
Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali,
qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca.
7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche
svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, di norma, provvedono gli enti di
appartenenza sostenendo le relative spese. Qualora l’Ente comunichi di non essere
interessato alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla comunicazione
dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte
dell’Ente circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l’autore può pubblicare il
lavoro come ricerca propria, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.
8. Il ricercatore o tecnologo ha diritto alla tutela della proprietà intellettuale e al
riconoscimento della paternità delle invenzioni conseguenti la propria attività di
ricerca, scientifica e tecnologica.
9. Ai sensi del d.lgs. n. 218 del 2016, gli enti promuovono, nei limiti delle risorse
economiche disponibili, adeguati interventi formativi di aggiornamento e di
106
perfezionamento, coerenti con gli obiettivi istituzionali dell’ente di appartenenza e
con il Piano triennale di attività dell’ente medesimo, al fine di dare ulteriore impulso
all’evoluzione professionale dei ricercatori e tecnologi mediante l’incremento delle
loro conoscenze e competenze, secondo quanto previsto dall’art. 61 del CCNL
21/2/2002.
10. Gli Enti riconoscono il merito e la capacità professionale dei ricercatori e
tecnologi, mediante gli strumenti di valorizzazione delle competenze acquisite e dei
risultati raggiunti nell’attività di ricerca, previsti dal d. lgs. n. 218 del 2016.
11. Ai fini del corretto svolgimento della loro attività, i ricercatori e tecnologi
rispettano quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 2016.
12. Il presente articolo sostituisce l’art. 60 del CCNL del 21.2.2002.
Art. 82
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 218 del 2016, ai ricercatori e
tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o laboratori esteri, nonché presso le
istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci
anni di servizio. Il congedo è concesso dal Presidente dell’ente di appartenenza, su
motivata richiesta dell’interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la
retribuzione fissa mensile qualora l’istituzione ricevente gli corrisponda una
retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfetario di missione presso la
stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell’ente di
appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.
2. I congedi di cui al comma 1 sono concessi dall’Ente interessato tenuto conto delle
esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale, nonché dell’attinenza
della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività
dell’ente medesimo.
3. All’art. 58, comma 1, del CCNL del 21/2/2002 le parole “nel trimestre” sono
sostituite dalle parole “nel quadrimestre”.
107
TITOLO IV
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 83
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Gli Enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di
personale a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in
quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, nonché dei
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e
quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla
data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto
previsto per le attività stagionali.
3. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo
svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere una durata pari a quella del
progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di
somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun Ente complessivamente
non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in
servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali
all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le amministrazioni
che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a
tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento
dell’assunzione.
5. Il limite percentuale di cui al comma 4 non si applica, inoltre, ai sensi dell’art. 23,
comma 3, del d. lgs. n. 81/2015, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
tra istituti pubblici di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento,
di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e
direzione della stessa. Le ulteriori ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal d.lgs. n. 81 /2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione;
108
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) necessità correlate a progetti di ricerca che beneficiano di finanziamenti esterni,
anche per le attività di supporto amministrativo.
6. Gli Enti di ricerca disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 35 del d.lgs. n.165/2001, le procedure selettive per
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165
del 2001 e dell’articolo 9 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
7. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le
seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi
compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge
n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con
l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere
anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che
si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di
congedo di maternità, di congedo parentale, di congedo parentale e di congedo per
malattia del figlio, di cui agli artt. 16, 17, 32 e 47 del d.lgs. n. 151/2001; in tali casi
l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio
del periodo di astensione.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, l’Ente può procedere ad assunzioni
a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da
quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di
mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n.165/2001 a quelle proprie del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
9. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, nel contratto individuale è
specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente
sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella
particolare ipotesi di cui al precedente comma 8. La durata del contratto può
comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle
consegne.
10. L’assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno
ovvero a tempo parziale.
11. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla
scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data,
109
comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a
tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.
12. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto
stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di
mansioni del medesimo profilo, è possibile derogare alla durata massima di trentasei
mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere
attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario.
13. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale
disciplina legale, nei casi di cui al comma 12, l’intervallo tra un contratto a tempo
determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a
cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i
contratti superiori a sei mesi.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d. lgs. n.
165/2001.
15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti
dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2015.
16. Il presente articolo sostituisce l’art. 24 del CCNL 13/5/2009, l’art. 5 del 7/4/2002
e l’art. 20 del CCNL 21/2/2002.
Art. 84
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a
110
tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite
annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del CCNL del 21/2/2002; nel caso in
cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o
determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di
diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni,
le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o
32 giorni, stabilito dal citato art. 6, a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro
rispettivamente su cinque o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando – in
quanto compatibili – i criteri stabiliti dagli artt. 17 e 18 del CCNL del 21/02/2002, si
applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella
legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui è
corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento
economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo
i criteri di cui al citato art. 17, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in
cui è corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento
economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non
può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in
ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art. 17;
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai
sensi dell’art. 72, comma 2;
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei
mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui
alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi:
– permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 73;
– permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 72, comma 1, lettera a);
– permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art. 76
(Assenze per l’espletamento di visite specialistiche) ;
– permessi per lutto di cui, all’art. 72 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera b);
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere
riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine
111
stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante
dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale
o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge
n.53/2000, anche con riferimento ai permessi per lutto, ivi inclusi, nei casi di
rapporto di durata inferiore a sei mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la
disciplina, dell’art. 4 del CCNL 7/4/2006, non superiore comunque a due settimane
per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga a quanto previsto dal citato art. 4, in qualunque momento del
periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione
previsti nel richiamato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte e ove posto in essere dall’Ente deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il
comma 5 dell’art. 3 del CCNL 7/4/2006, il contratto è stipulato con riserva di
acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva
l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di
quelli previsti dal comma 11 dell’art. 83 e al comma 2 del presente articolo, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno
per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non
può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con
arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal
computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, sono
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di
altra amministrazione o ente, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di
tali periodi ed alla corrispondenza tra la professionalità richiesta nei posti da coprire
ed l’esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Gli Enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della
112
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del d. lgs. n.
81/2015, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a
tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni
del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare
l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti
contrattuali.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 20 del CCNL 21/2/2002.
Art. 85
Contratto di somministrazione
1. Gli Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015,
per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.
lgs. n. 165/200.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il
limite di cui all’art. 83 (Contratto a tempo determinato), comma 3 e nel rispetto dei
vincoli finanziari previsti dalla vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita
attività di vigilanza nonché per i profili dell’VIII livello.
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di
performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno
titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri
definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento
di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo
determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.
5. L’Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto
disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art.
7 della legge n. 300/1970.
6. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le
misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e
prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2015, in particolare per quanto concerne i rischi
specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati.
113
7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni
utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e
possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 9 del presente CCNL sono
fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili
professionali interessati.
114
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA
Art. 86
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Ricerca 13/5/2009, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate
Tabella A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B3.1 e B3.2.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C3.1 e C3.2.
Art. 87
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti
dall’art. 86 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 86 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle A3, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità o altri analoghi
trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del
preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano
solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
115
Art. 88
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 86 (Incrementi
degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1,
comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è
riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D3 e nelle misure ivi
indicate, un elemento perequativo mensile una tantum , in relazione ai mesi di
servizio nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici
giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo
stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti
dell’articolo 87 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è
corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio
tabellare, per il periodo 1/3/2018 – 31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto
orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di
interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Art. 89
Ulteriori disposizioni di parte economica
1. Le indennità di cui al presente comma sono confermate secondo le discipline
previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:
a) l’indennità di ente di cui all’art. 6, comma 2, del CCNL del 13/5/2009 è
incrementata con la decorrenza e degli importi lordi annuali indicati nell’allegata
tabella E2.1;
b) l’indennità di valorizzazione professionale di cui all’art. 15 del CCNL del
13/5/2009 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per tredici mensilità
indicati nell’allegata tabella E2.2.
2. La tabella C allegata al CCNL normativo 2006-2009 ed economico 2006-2007,
sottoscritto il 13/5/2009, relativa alle progressioni economiche disciplinate dall’art.
53 del CCNL del 21/2/2002, è integrata con la previsione di una ulteriore posizione
economica denominata “Posizione economica Super IV” di importo pari a quello di
116
ciascuno dei differenziali retributivi già previsti per ciascun profilo. Le progressioni
economiche di cui al presente comma, compresa la nuova “Posizione economica
Super IV”, continuano ad essere corrisposte a carico delle risorse per il trattamento
accessorio di cui all’art. 10 del CCNL normativo 2006-2009 ed economico 2006-
2007, sottoscritto il 13/5/2009.
Art. 90
Fondo per le progressioni economiche di livello
1. A decorrere dal 2018, è istituito, presso ciascun ente, il Fondo per le progressioni
economiche di livello nell’ambito dei profili IV-VIII.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse finanziarie certe e
stabili già previste dai precedenti CCNL del comparto Ricerca:
a) risorse di cui all’art. 54, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002;
b) risorse di cui all’art. 8, comma 5 del CCNL del 7 aprile 2006 (quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), alle condizioni ivi previste;
c) risorse di cui all’art. 5, comma 3 del CCNL del 7 aprile 2006 (biennio economico
2004-2005).
3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nel nuovo Fondo al netto di quelle
eventualmente già utilizzate per le progressioni economiche di cui all’art. 53 del
CCNL del 21/2/2002.
4. Il Fondo di cui al presente articolo è utilizzato per il finanziamento delle
progressioni economiche di livello nell’ambito di ciascun profilo.
5. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo utilizzabili di anno in anno, per
nuove progressioni economiche di livello, sono pari alle disponibilità complessive
calcolate ai sensi dei commi 2 e 3, al netto delle somme già utilizzate per le
progressioni economiche di livello di cui all’art. 54 del CCNL 21/2/2002 relative ad
anni precedenti e con recupero delle risorse che si rendano nuovamente disponibili
per effetto della cessazione del personale beneficiario.
117
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO ASI
Art. 91
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL ASI 4/8/2010, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate
Tabelle A4.1 e A4.2, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate
Tabelle B4.1 e B4.2.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nelle allegate Tabelle C4.1 e
C4.2.
Art. 92
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti
dall’art. 91 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 91 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle A4, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità o altri analoghi
trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del
preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano
solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
118
Art. 93
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 91 (Incrementi
degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1,
comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è
riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D4 e nelle misure ivi
indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio
nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà
luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di
mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio
tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e
sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’art. 92
(Effetti dei nuovi stipendi), comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza
mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo
1/3/2018-31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto
orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di
interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Art. 94
Ulteriori disposizioni di parte economica
1. Le indennità di cui al presente comma sono confermate secondo le discipline
previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:
a) l’indennità di ente è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi annuali
indicati nell’allegata tabella E3.1;
b) l’indennità di valorizzazione professionale è incrementata con la decorrenza e
degli importi lordi per tredici mensilità indicati nell’allegata tabella E3.2.
2. Si applica anche all’ASI quanto previsto dall’art. 89, comma 2.
3. E’ confermato l’art. 9 del CCNL ASI del 4/8/2010.
119
Art. 95
Fondo per le progressioni economiche di livello
1. A decorrere dal 2018, è istituito, presso l’ASI, il Fondo per le progressioni
economiche di livello nell’ambito dei profili IV-VIII, in applicazione della medesima
disciplina prevista per gli enti di ricerca ai sensi dell’art. 90.
120
TITOLO VII
WELFARE INTEGRATIVO
Art. 96
Benefici socio-assistenziali per il personale
1. Gli enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di
benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito
bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario
nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da
precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non
coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i
trattamenti accessori del personale.
121
SEZIONE AFAM
122
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 97
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica e
musicale si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio
di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.
2. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai
diversi livelli di cui al comma 1.
3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui all’art. 72 del CCNL del
16/2/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista;
a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni
di bisogno;
a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel
rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall’amministrazione;
a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) a livello di Istituzione:
b1) i criteri generali per l’utilizzazione del fondo d’istituto;
b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell’ambito della
programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l’istituzione
accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed
internazionale (conto terzi);
b3) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di
assemblea, di affissione all’albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di
123
personale previsti dall’articolo 2 dell’Accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990,
ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art.4 del CCNQ
4/12/2017 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle
altre prerogative sindacali;
b5) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
b6) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario
diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare (diritto alla disconnessione);
b7) i criteri generali per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in
entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare.
4. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 6 (Contrattazione integrativa) sono
quelle di cui ai punti a1, b4, b5.
5. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 7 (Contrattazione integrativa) sono
quelle di cui ai punti b1, b2, b3.
6. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa), commi 6 e 7,
la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 novembre e la
durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre
il 31 gennaio.
7. Sono oggetto di confronto:
a) a livello nazionale:
a1) l’integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni,
nel rispetto dei seguenti principi:
– salvaguardia del piano assunzionale;
– indisponibilità per la mobilità di posti per i quali sia prevista l’immissione in
ruolo mediante scorrimento di graduatorie;
– adeguata valorizzazione dell’esperienza professionale;
– valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento;
b) a livello di Istituzione:
b1) i criteri generali per l’adattamento delle tipologie dell’orario del personale tecnico
e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura.
8. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, a
livello di Istituzione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa
già previsti dal predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici e lo
stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni.
124
TITOLO II
PERSONALE DOCENTE
Capo I
Art. 98
Professori di seconda fascia
1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 653, della legge n. 205/2017, la
qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva
l’eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base
della normativa vigente.
Capo II
Responsabilità disciplinare
Art. 99
Destinatari
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano solo al personale docente
dell’AFAM e riguarda la parte relativa agli
2. dipendente e al codice disciplinare. Per gli articoli riguardanti la responsabilità
disciplinare e non disciplinati nelle presente Sezione, occorre fare riferimento
a quanto previsto nella Parte comune. Tali articoli sono: le sanzioni
disciplinari, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare,
sospensione cautelare in caso di procedimento penale, rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale, determinazione concordata
della sanzione.
125
Art. 100
Obblighi del docente
1. Oltre agli obblighi indicati all’art. 11, comma 1, della Parte comune, il personale
docente dell’AFAM è tenuto a:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti
esplicazione del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’istituzione stessa, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli
alunni;
d) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze e adempiere ai doveri connessi all’attività di insegnamento e a quelle
funzionali all’insegnamento;
e) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una
condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì,
all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità
accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti,
degli utenti e degli alunni;
f) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità
accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse;
g) limitare l’interazione a mezzo dei canali sociali informatici con gli studenti e le
studentesse alle sole informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo
svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento;
h) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, degli studenti e delle
studentesse, ferme restando le disposizioni impartite;
i) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
j) adempiere agli obblighi correlati all’espletamento delle proprie funzioni e delle
attività didattiche, anche assicurando la propria partecipazione alle riunioni degli
organi delle istituzioni e delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parte;
k) garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di
cui sia stato nominato componente.
126
Art. 101
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) eventuale coinvolgimento di minori.
I docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che rientrano
nell’esercizio della libertà di insegnamento.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi
collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
165/2001;
b) condotte non conformi a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi o comunque nei confronti di genitori e delle
studentesse e degli studenti;
c) condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza
inerenti alla funzione;
127
d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n.
300/1970;
g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano
le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno
o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del
d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del docente,
con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare,
nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità
territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il
recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Istituzione, salvo che siano espressione
della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
128
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.
55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi
ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi, compresi genitori e studenti e
studentesse;
h) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli allievi e degli studenti
affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n.
165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo 55-sexies, comma 3.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere
sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino
allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui
è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
129
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni
determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare
funzionamento dell’Istituzione e per concorso negli stessi atti.
In caso di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di cui
al presente comma, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di
servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f)
quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa,
comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il
comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche
quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse all’interno
del contesto accademico;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal docente al fine di ottenere un vantaggio
nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16 comma 2 secondo
e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo
periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza
del termine fissato dall’Istituzione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.
lgs. n. 165/2001;
130
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art 14,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 15;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che,
pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
– per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a
del d.lgs. n. 235 del 2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
– per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;
– per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11, e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai
commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo
le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15
giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
131
TITOLO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
Art. 102
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno accademico, per
particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre
tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative
fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Per il personale amministrativo e tecnico il presente articolo sostituisce l’art. 10,
comma 2, del CCNL del 16.02.2005, come modificato dal CCNL del 4.8.2010.
132
Art. 103
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. Il personale amministrativo e tecnico dell’AFAM ha diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima
mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore
mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione
dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1,
predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata
nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i
donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge
13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e
dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di
cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i
permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto
dall’art. 10, comma 1, lettera b) del CCNL del 16/2/2005.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi
di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende
assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione
dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
lavoratore utilizza il permesso.
6. Per il personale amministrativo e tecnico il presente articolo sostituisce l’art. 10,
comma 6, del CCNL del 16.02.2005, come modificato dal CCNL del 4.8.2010
133
Art. 104
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici
1. Al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM sono riconosciuti specifici
permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore
nell’anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di
lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base
oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per
la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico
accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla
vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata
urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti
la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
134
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione,
anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa
direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della
struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in
ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per
malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità
ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei
commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico
delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della
disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al
comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è
sufficiente anche un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che
attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa,
secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione
all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove
previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai
135
sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate
stabilite, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o
calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
fruire, in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi per
motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico
di tali istituti dal presente CCNL.
136
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 105
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL AFAM 4/8/2010, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabelle A5, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabelle B5.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C5.
Art. 106
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti
dall’art. 105 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 105 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A5, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri
analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità
sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C.,
si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
137
Art. 107
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 105 (Incrementi
degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1,
comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è
riconosciuto al personale individuato nelle allegate Tabelle D5 e nelle misure ivi
indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio
nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà
luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di
mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio
tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e
sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti
dell’articolo 106 (Effetti dei nuovi stipendi), comma 2, secondo periodo ed è
corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio
tabellare, per il periodo 1/3/2018 – 31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto
orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di
interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce
l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione,
nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione, in relazione
all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando
quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori
ai quindici giorni.
Art. 108
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo le discipline
previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 70 del CCNL del 16/2/2005 è
incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati
nell’allegata tabella E4.1;
138
b) l’indennità di amministrazione per i direttori amministrativi ed i direttori
dell’ufficio di ragioneria di cui all’art. 7 del CCNL 11/4/2006 è incrementata con la
decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E4.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui
all’art. 69 del CCNL 16/2/2005 è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi
per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E4.3.
139
Tabella A1 – SCUOLA
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
Collaboratore scolastico
0 – 8 4,90 14,80 43,00
9 – 14 5,30 16,10 47,00
15 – 20 5,60 17,10 50,00
21 – 27 6,00 18,00 52,00
28 – 34 6,20 18,80 54,00
da 35 6,40 19,30 56,00
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
0 – 8 5,00 15,20 44,00
9 – 14 5,40 16,50 48,00
15 – 20 5,80 17,40 51,00
21 – 27 6,10 18,40 54,00
28 – 34 6,30 19,10 56,00
da 35 6,50 19,70 57,00
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere
0 – 8 5,50 16,60 48,00
9 – 14 6,00 18,30 53,00
15 – 20 6,50 19,50 57,00
21 – 27 6,90 20,80 60,00
28 – 34 7,20 21,70 63,00
da 35 7,40 22,40 65,00
Coordinatore amministrativo e tecnico
0 – 8 6,30 18,90 55,00
9 – 14 7,00 21,00 61,00
15 – 20 7,60 22,90 67,00
21 – 27 8,20 24,70 72,00
28 – 34 8,70 26,40 77,00
da 35 9,20 27,70 81,00
Direttori dei servizi generali ed amm.vi
0 – 8 7,20 21,90 63,00
9 – 14 8,10 24,50 70,00
15 – 20 8,90 26,80 77,00
21 – 27 9,70 29,30 84,00
28 – 34 10,50 31,80 92,00
da 35 11,30 34,30 99,00
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
140
Tabella A1 – SCUOLA
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
Docente scuola dell’infanzia ed elementare
0 – 8 6,30 19,20 56,00
9 – 14 7,00 21,30 62,00
15 – 20 7,70 23,10 67,00
21 – 27 8,30 25,00 73,00
28 – 34 8,80 26,70 78,00
da 35 9,30 28,10 82,00
Docente diplomato istituti sec. II grado
0 – 8 6,30 19,20 56,00
9 – 14 7,00 21,30 62,00
15 – 20 7,70 23,10 67,00
21 – 27 8,50 25,80 75,00
28 – 34 9,10 27,60 80,00
da 35 9,60 29,00 84,00
Docente scuola media – Ins.educ.fis. sc.media
0 – 8 6,90 20,80 60,00
9 – 14 7,70 23,30 68,00
15 – 20 8,40 25,40 74,00
21 – 27 9,10 27,50 80,00
28 – 34 9,80 29,60 86,00
da 35 10,30 31,10 91,00
Docente laureato istituti sec. II grado
0 – 8 6,90 20,80 60,00
9 – 14 7,90 23,90 69,00
15 – 20 8,70 26,20 76,00
21 – 27 9,60 29,20 85,00
28 – 34 10,30 31,10 91,00
da 35 10,80 32,70 95,00
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
141
Tabella A2 – UNIVERSITA’
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Posizione
economica Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
EP7 11,90 35,90 113,40
EP6 11,40 34,50 109,00
EP5 11,00 33,20 104,70
EP4 10,50 31,70 100,00
EP3 9,70 29,30 92,50
EP2 (3) 9,10 27,70 87,30
EP1 8,60 25,90 81,90
D7 9,70 29,40 92,80
D6 9,40 28,30 89,40
D5 9,00 27,30 86,20
D4 8,70 26,30 83,10
D3 8,30 25,00 78,90
D2 7,90 23,90 75,50
D1 7,60 23,00 72,60
C7 8,00 24,30 76,70
C6 7,80 23,50 74,20
C5 7,50 22,70 71,80
C4 7,30 22,00 69,50
C3 6,90 20,90 65,90
C2 6,60 20,00 63,30
C1 6,50 19,60 62,00
B6 7,10 21,60 68,10
B5 6,90 20,80 65,50
B4 6,60 20,00 63,00
B3 6,30 19,10 60,20
B2 6,00 18,20 57,50
B1 5,70 17,10 54,00
CEL 4,35 13,16 42,02
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
(3) Il medesimo incremento della posizione economica EP2 è riconosciuto ai Docenti incaricati esterni.
142
Tabella A3.1 – RICERCA
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Livelli Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
IV 9,80 29,70 95,00
V 8,90 27,00 87,00
VI 8,20 24,70 84,00
VII 7,50 22,70 70,10
VIII 7,00 21,30 66,50
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
143
Tabella A3.2 – RICERCA
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
Livello 1 – Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
da 0 a 2 15,10 45,60 125,00
da 3 a 7 16,60 50,30 135,00
da 8 a 12 18,20 55,10 147,00
da 13 a 16 19,80 59,90 158,00
da 17 a 21 22,70 68,60 181,00
da 22 a 29 24,80 75,20 198,00
da 30 in poi 27,70 83,80 220,00
Livello 2 – Primo ricercatore e Primo tecnologo
da 0 a 2 11,70 35,30 99,00
da 3 a 7 12,80 38,70 104,00
da 8 a 12 13,90 42,10 112,00
da 13 a 16 15,00 45,50 120,00
da 17 a 21 16,90 51,30 134,00
da 22 a 29 18,50 56,10 146,00
da 30 in poi 20,50 62,20 161,00
Livello 3 – Ricercatore e Tecnologo
da 0 a 2 9,10 27,70 96,00
da 3 a 7 9,90 30,00 98,00
da 8 a 12 10,70 32,30 100,00
da 13 a 16 11,50 34,70 103,00
da 17 a 21 12,90 39,00 109,00
da 22 a 29 14,00 42,40 119,00
da 30 in poi 15,40 46,80 131,00
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
144
Tabella A4.1 – ASI
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Livelli Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
IV 9,80 29,70 95,00
V 8,90 27,00 87,00
VI 8,20 24,70 84,00
VII 7,50 22,70 70,10
VIII 7,00 21,30 66,50
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
145
Tabella A4.2 – ASI
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
Livello 1 – Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
da 0 a 2 15,10 45,60 125,00
da 3 a 7 16,60 50,30 135,00
da 8 a 12 18,20 55,10 147,00
da 13 a 16 19,80 59,90 158,00
da 17 a 21 22,70 68,60 181,00
da 22 a 29 24,80 75,20 198,00
da 30 in poi 27,70 83,80 220,00
Livello 2 – Primo ricercatore e Primo tecnologo
da 0 a 2 11,70 35,30 99,00
da 3 a 7 12,80 38,70 104,00
da 8 a 12 13,90 42,10 112,00
da 13 a 16 15,00 45,50 120,00
da 17 a 21 16,90 51,30 134,00
da 22 a 29 18,50 56,10 146,00
da 30 in poi 20,50 62,20 161,00
Livello 3 – Ricercatore e Tecnologo
da 0 a 2 9,10 27,70 96,00
da 3 a 7 9,90 30,00 98,00
da 8 a 12 10,70 32,30 100,00
da 13 a 16 11,50 34,70 103,00
da 17 a 21 12,90 39,00 109,00
da 22 a 29 14,00 42,40 119,00
da 30 in poi 15,40 46,80 131,00
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
146
Tabella A5 – AFAM
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
Area Prima – Coadiutore
0 – 2 5,20 15,60 45,00
3 – 8 5,30 15,90 46,00
9 – 14 5,60 17,00 50,00
15 – 20 6,00 18,10 53,00
21 – 27 6,30 19,10 55,00
28 – 34 6,60 19,80 58,00
da 35 6,70 20,40 59,00
Area Seconda – Assistente
0 – 2 5,80 17,50 51,00
3 – 8 5,90 17,90 52,00
9 – 14 6,40 19,30 56,00
15 – 20 6,80 20,60 60,00
21 – 27 7,30 22,00 64,00
28 – 34 7,60 22,90 67,00
da 35 7,80 23,70 69,00
Area Terza – Collaboratore
0 – 2 6,20 18,80 55,00
3 – 8 6,30 19,20 56,00
9 – 14 6,90 20,80 60,00
15 – 20 7,40 22,30 65,00
21 – 27 7,90 23,80 69,00
28 – 34 8,20 24,90 72,00
da 35 8,50 25,70 75,00
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
147
Tabella A5 – AFAM
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016
Rideterminato
dal 1.1.2017 (1)
Rideterminato
dal 1.3.2018 (2)
Direttore di ragioneria o di biblioteca
0 – 2 7,60 23,20 67,00
3 – 8 7,90 23,80 69,00
9 – 14 8,60 25,90 75,00
15 – 20 9,40 28,40 82,00
21 – 27 10,20 31,00 90,00
28 – 34 11,10 33,60 98,00
da 35 12,00 36,30 105,00
Direttore amministrativo
0 – 2 8,70 26,40 77,00
3 – 8 9,00 27,30 79,00
9 – 14 10,00 30,20 88,00
15 – 20 10,90 33,10 96,00
21 – 27 11,60 35,10 102,00
28 – 34 12,30 37,40 109,00
da 35 13,10 39,60 115,00
Docente di seconda fascia
0 – 2 7,20 21,80 63,00
3 – 8 7,60 23,00 67,00
9 – 14 8,30 25,00 73,00
15 – 20 9,10 27,50 80,00
21 – 27 10,10 30,60 89,00
28 – 34 10,80 32,60 95,00
da 35 11,30 34,20 99,00
Docente di prima fascia
0 – 2 8,70 26,40 77,00
3 – 8 9,00 27,30 79,00
9 – 14 10,00 30,20 88,00
15 – 20 10,90 33,10 96,00
21 – 27 11,60 35,10 102,00
28 – 34 12,30 37,40 109,00
da 35 13,10 39,60 115,00
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2017.
148
Tabella B1 – SCUOLA
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
Collaboratore scolastico
0 – 8 14.962,74 15.081,54 15.419,94
9 – 14 16.306,39 16.435,99 16.806,79
15 – 20 17.289,12 17.427,12 17.821,92
21 – 27 18.258,09 18.402,09 18.810,09
28 – 34 18.987,71 19.138,91 19.561,31
da 35 19.499,89 19.654,69 20.095,09
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
0 – 8 15.345,97 15.468,37 15.813,97
9 – 14 16.674,55 16.807,75 17.185,75
15 – 20 17.658,47 17.797,67 18.200,87
21 – 27 18.656,39 18.803,99 19.231,19
28 – 34 19.362,80 19.516,40 19.959,20
da 35 19.891,14 20.049,54 20.497,14
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere
0 – 8 16.762,06 16.895,26 17.272,06
9 – 14 18.483,10 18.630,70 19.047,10
15 – 20 19.758,15 19.914,15 20.364,15
21 – 27 21.039,60 21.206,40 21.676,80
28 – 34 21.952,36 22.126,36 22.621,96
da 35 22.651,43 22.831,43 23.342,63
Coordinatore amministrativo e tecnico
0 – 8 19.164,92 19.316,12 19.749,32
9 – 14 21.279,16 21.447,16 21.927,16
15 – 20 23.142,65 23.326,25 23.855,45
21 – 27 24.951,89 25.149,89 25.717,49
28 – 34 26.735,64 26.948,04 27.555,24
da 35 28.065,43 28.287,43 28.927,03
Direttori dei servizi generali ed amm.vi
0 – 8 22.159,50 22.335,90 22.829,10
9 – 14 24.804,37 25.001,17 25.547,17
15 – 20 27.137,97 27.352,77 27.955,17
21 – 27 29.633,74 29.868,94 30.525,34
28 – 34 32.197,98 32.453,58 33.175,98
da 35 34.692,43 34.968,43 35.744,83
149
Tabella B1 – SCUOLA
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
Docente scuola dell’infanzia ed elementare
0 – 8 19.399,87 19.554,67 19.996,27
9 – 14 21.538,06 21.709,66 22.198,06
15 – 20 23.424,46 23.609,26 24.136,06
21 – 27 25.254,26 25.454,66 26.030,66
28 – 34 27.058,49 27.273,29 27.888,89
da 35 28.403,59 28.629,19 29.275,99
Docente diplomato istituti sec. II grado
0 – 8 19.399,87 19.554,67 19.996,27
9 – 14 21.538,06 21.709,66 22.198,06
15 – 20 23.424,46 23.609,26 24.136,06
21 – 27 26.151,63 26.359,23 26.949,63
28 – 34 27.942,06 28.164,06 28.792,86
da 35 29.302,69 29.535,49 30.195,49
Docente scuola media – Ins.educ.fis. sc.media
0 – 8 21.056,02 21.222,82 21.693,22
9 – 14 23.537,15 23.724,35 24.260,75
15 – 20 25.724,09 25.928,09 26.511,29
21 – 27 27.848,07 28.068,87 28.698,87
28 – 34 29.931,65 30.169,25 30.846,05
da 35 31.475,67 31.725,27 32.444,07
Docente laureato istituti sec. II grado
0 – 8 21.056,02 21.222,82 21.693,22
9 – 14 24.157,31 24.349,31 24.890,51
15 – 20 26.512,09 26.722,09 27.319,69
21 – 27 29.510,15 29.745,35 30.414,95
28 – 34 31.475,67 31.725,27 32.444,07
da 35 33.041,77 33.304,57 34.052,17
150
Tabella B2 – UNIVERSITA’
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Posizione
economica Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
EP7 34.192,55 34.480,55 35.410,55
EP6 32.840,08 33.117,28 34.011,28
EP5 31.546,64 31.813,04 32.671,04
EP4 30.151,08 30.405,48 31.225,08
EP3 27.864,67 28.099,87 28.858,27
EP2 26.316,09 26.539,29 27.254,49
EP1 24.683,70 24.891,30 25.563,30
D7 27.963,61 28.200,01 28.960,81
D6 26.951,99 27.178,79 27.911,99
D5 25.978,87 26.198,47 26.905,27
D4 25.051,18 25.262,38 25.943,98
D3 23.794,62 23.995,02 24.641,82
D2 22.763,35 22.955,35 23.574,55
D1 21.871,08 22.055,88 22.651,08
C7 23.121,77 23.317,37 23.946,17
C6 22.365,72 22.554,12 23.162,52
C5 21.635,33 21.817,73 22.406,93
C4 20.934,61 21.111,01 21.681,01
C3 19.871,07 20.039,07 20.579,07
C2 19.072,31 19.233,11 19.752,71
C1 18.692,99 18.850,19 19.358,99
B6 20.538,92 20.712,92 21.270,92
B5 19.746,54 19.913,34 20.449,74
B4 18.986,24 19.147,04 19.663,04
B3 18.145,11 18.298,71 18.791,91
B2 17.343,02 17.489,42 17.961,02
B1 16.269,79 16.406,59 16.849,39
CEL 14.541,18 14.646,90 14.993,22
151
Tabella B3.1 – RICERCA
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Livelli Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
IV 25.416,31 25.655,11 26.438,71
V 23.084,29 23.301,49 24.021,49
VI 21.149,03 21.347,03 22.058,63
VII 19.382,72 19.565,12 20.133,92
VIII 18.274,09 18.445,69 18.988,09
152
Tabella B3.2 – RICERCA
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
Livello 1 – Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
da 0 a 2 47.962,69 48.328,69 49.281,49
da 3 a 7 52.855,86 53.260,26 54.276,66
da 8 a 12 57.934,54 58.377,34 59.480,14
da 13 a 16 62.980,46 63.461,66 64.638,86
da 17 a 21 72.179,52 72.730,32 74.079,12
da 22 a 29 79.126,99 79.731,79 81.205,39
da 30 in poi 88.137,86 88.811,06 90.445,46
Livello 2 – Primo ricercatore e Primo tecnologo
da 0 a 2 37.165,88 37.449,08 38.213,48
da 3 a 7 40.664,10 40.974,90 41.758,50
da 8 a 12 44.277,25 44.615,65 45.454,45
da 13 a 16 47.884,36 48.250,36 49.144,36
da 17 a 21 53.959,07 54.371,87 55.364,27
da 22 a 29 58.972,88 59.424,08 60.502,88
da 30 in poi 65.396,44 65.896,84 67.082,44
Livello 3 – Ricercatore e Tecnologo
da 0 a 2 29.127,14 29.350,34 30.169,94
da 3 a 7 31.526,55 31.767,75 32.583,75
da 8 a 12 34.001,50 34.260,70 35.073,10
da 13 a 16 36.542,86 36.821,26 37.640,86
da 17 a 21 41.046,82 41.360,02 42.200,02
da 22 a 29 44.611,68 44.952,48 45.871,68
da 30 in poi 49.173,52 49.550,32 50.560,72
153
Tabella B4.1 – ASI
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Livelli Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
IV 25.416,31 25.655,11 26.438,71
V 23.084,29 23.301,49 24.021,49
VI 21.149,03 21.347,03 22.058,63
VII 19.382,72 19.565,12 20.133,92
VIII 18.274,09 18.445,69 18.988,09
154
Tabella B4.2 – ASI
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
Livello 1 – Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
da 0 a 2 47.962,69 48.328,69 49.281,49
da 3 a 7 52.855,86 53.260,26 54.276,66
da 8 a 12 57.934,54 58.377,34 59.480,14
da 13 a 16 62.980,46 63.461,66 64.638,86
da 17 a 21 72.179,52 72.730,32 74.079,12
da 22 a 29 79.126,99 79.731,79 81.205,39
da 30 in poi 88.137,86 88.811,06 90.445,46
Livello 2 – Primo ricercatore e Primo tecnologo
da 0 a 2 37.165,88 37.449,08 38.213,48
da 3 a 7 40.664,10 40.974,90 41.758,50
da 8 a 12 44.277,25 44.615,65 45.454,45
da 13 a 16 47.884,36 48.250,36 49.144,36
da 17 a 21 53.959,07 54.371,87 55.364,27
da 22 a 29 58.972,88 59.424,08 60.502,88
da 30 in poi 65.396,44 65.896,84 67.082,44
Livello 3 – Ricercatore e Tecnologo
da 0 a 2 29.127,14 29.350,34 30.169,94
da 3 a 7 31.526,55 31.767,75 32.583,75
da 8 a 12 34.001,50 34.260,70 35.073,10
da 13 a 16 36.542,86 36.821,26 37.640,86
da 17 a 21 41.046,82 41.360,02 42.200,02
da 22 a 29 44.611,68 44.952,48 45.871,68
da 30 in poi 49.173,52 49.550,32 50.560,72
155
Tabella B5 – AFAM
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
Area Prima – Coadiutore
0 – 2 15.019,95 15.144,75 15.497,55
3 – 8 15.311,67 15.438,87 15.800,07
9 – 14 16.368,30 16.505,10 16.901,10
15 – 20 17.355,92 17.501,12 17.919,92
21 – 27 18.327,12 18.480,72 18.911,52
28 – 34 19.060,45 19.218,85 19.677,25
da 35 19.573,31 19.737,71 20.200,91
Area Seconda – Assistente
0 – 2 16.825,75 16.966,15 17.368,15
3 – 8 17.203,44 17.347,44 17.756,64
9 – 14 18.554,09 18.708,89 19.149,29
15 – 20 19.832,64 19.998,24 20.471,04
21 – 27 21.119,76 21.296,16 21.800,16
28 – 34 22.035,72 22.219,32 22.748,52
da 35 22.737,37 22.928,17 23.471,77
Area Terza – Collaboratore
0 – 2 18.023,71 18.174,91 18.609,31
3 – 8 18.450,22 18.605,02 19.046,62
9 – 14 19.977,08 20.143,88 20.614,28
15 – 20 21.422,47 21.601,27 22.113,67
21 – 27 22.876,19 23.066,99 23.609,39
28 – 34 23.910,53 24.110,93 24.676,13
da 35 24.704,48 24.910,88 25.502,48
156
Tabella B5 – AFAM
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018
Direttore di ragioneria o di biblioteca
0 – 2 22.243,60 22.430,80 22.956,40
3 – 8 22.892,16 23.082,96 23.625,36
9 – 14 24.899,11 25.106,71 25.695,91
15 – 20 27.241,12 27.469,12 28.112,32
21 – 27 29.745,83 29.995,43 30.703,43
28 – 34 32.320,45 32.590,45 33.363,25
da 35 34.825,03 35.116,63 35.941,03
Direttore amministrativo
0 – 2 25.318,68 25.531,08 26.138,28
3 – 8 26.243,29 26.462,89 27.083,29
9 – 14 29.003,75 29.246,15 29.939,75
15 – 20 31.755,30 32.021,70 32.776,50
21 – 27 33.752,88 34.034,88 34.837,68
28 – 34 35.900,34 36.201,54 37.060,74
da 35 38.041,91 38.359,91 39.264,71
Docente di seconda fascia
0 – 2 20.945,42 21.120,62 21.615,02
3 – 8 22.132,54 22.317,34 22.845,34
9 – 14 24.032,21 24.232,61 24.808,61
15 – 20 26.375,23 26.596,03 27.226,03
21 – 27 29.352,44 29.598,44 30.299,24
28 – 34 31.308,06 31.569,66 32.318,46
da 35 32.866,00 33.140,80 33.918,40
Docente di prima fascia
0 – 2 25.318,68 25.531,08 26.138,28
3 – 8 26.243,29 26.462,89 27.083,29
9 – 14 29.003,75 29.246,15 29.939,75
15 – 20 31.755,30 32.021,70 32.776,50
21 – 27 33.752,88 34.034,88 34.837,68
28 – 34 35.900,34 36.201,54 37.060,74
da 35 38.041,91 38.359,91 39.264,71
157
Tabella C1 – SCUOLA
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
Collaboratore scolastico
0 – 8 15.419,94 111,78 15.531,72
9 – 14 16.806,79 111,78 16.918,57
15 – 20 17.821,92 111,78 17.933,70
21 – 27 18.810,09 111,78 18.921,87
28 – 34 19.561,31 111,78 19.673,09
da 35 20.095,09 111,78 20.206,87
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
0 – 8 15.813,97 114,64 15.928,61
9 – 14 17.185,75 114,64 17.300,39
15 – 20 18.200,87 114,64 18.315,51
21 – 27 19.231,19 114,64 19.345,83
28 – 34 19.959,20 114,64 20.073,84
da 35 20.497,14 114,64 20.611,78
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere
0 – 8 17.272,06 125,22 17.397,28
9 – 14 19.047,10 125,22 19.172,32
15 – 20 20.364,15 125,22 20.489,37
21 – 27 21.676,80 125,22 21.802,02
28 – 34 22.621,96 125,22 22.747,18
da 35 23.342,63 125,22 23.467,85
Coordinatore amministrativo e tecnico
0 – 8 19.749,32 143,17 19.892,49
9 – 14 21.927,16 143,17 22.070,33
15 – 20 23.855,45 143,17 23.998,62
21 – 27 25.717,49 143,17 25.860,66
28 – 34 27.555,24 143,17 27.698,41
da 35 28.927,03 143,17 29.070,20
Direttori dei servizi generali ed amm.vi
0 – 8 22.829,10 165,55 22.994,65
9 – 14 25.547,17 165,55 25.712,72
15 – 20 27.955,17 165,55 28.120,72
21 – 27 30.525,34 165,55 30.690,89
28 – 34 33.175,98 165,55 33.341,53
da 35 35.744,83 165,55 35.910,38
158
Tabella C1 – SCUOLA
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
Docente scuola dell’infanzia ed elementare
0 – 8 19.996,27 144,93 20.141,20
9 – 14 22.198,06 144,93 22.342,99
15 – 20 24.136,06 144,93 24.280,99
21 – 27 26.030,66 144,93 26.175,59
28 – 34 27.888,89 144,93 28.033,82
da 35 29.275,99 144,93 29.420,92
Docente diplomato istituti sec. II grado
0 – 8 19.996,27 144,93 20.141,20
9 – 14 22.198,06 144,93 22.342,99
15 – 20 24.136,06 144,93 24.280,99
21 – 27 26.949,63 144,93 27.094,56
28 – 34 28.792,86 144,93 28.937,79
da 35 30.195,49 144,93 30.340,42
Docente scuola media – Ins.educ.fis. sc.media
0 – 8 21.693,22 157,30 21.850,52
9 – 14 24.260,75 157,30 24.418,05
15 – 20 26.511,29 157,30 26.668,59
21 – 27 28.698,87 157,30 28.856,17
28 – 34 30.846,05 157,30 31.003,35
da 35 32.444,07 157,30 32.601,37
Docente laureato istituti sec. II grado
0 – 8 21.693,22 157,30 21.850,52
9 – 14 24.890,51 157,30 25.047,81
15 – 20 27.319,69 157,30 27.476,99
21 – 27 30.414,95 157,30 30.572,25
28 – 34 32.444,07 157,30 32.601,37
da 35 34.052,17 157,30 34.209,47
159
Tabella C2 – UNIVERSITA’
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Posizione
economica
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
EP8 — — 36.765,92
EP7 35.410,55 255,37 35.665,92
EP6 34.011,28 245,27 34.256,55
EP5 32.671,04 235,61 32.906,65
EP4 31.225,08 225,19 31.450,27
EP3 28.858,27 208,11 29.066,38
EP2 27.254,49 196,55 27.451,04
EP1 25.563,30 184,35 25.747,65
D8 — — 30.069,66
D7 28.960,81 208,85 29.169,66
D6 27.911,99 201,29 28.113,28
D5 26.905,27 194,03 27.099,30
D4 25.943,98 187,10 26.131,08
D3 24.641,82 177,71 24.819,53
D2 23.574,55 170,01 23.744,56
D1 22.651,08 163,35 22.814,43
C8 — — 24.918,86
C7 23.946,17 172,69 24.118,86
C6 23.162,52 167,04 23.329,56
C5 22.406,93 161,59 22.568,52
C4 21.681,01 156,35 21.837,36
C3 20.579,07 148,41 20.727,48
C2 19.752,71 142,45 19.895,16
C1 19.358,99 139,61 19.498,60
B7 — — 22.124,32
B6 21.270,92 153,40 21.424,32
B5 20.449,74 147,48 20.597,22
B4 19.663,04 141,80 19.804,84
B3 18.791,91 135,52 18.927,43
B2 17.961,02 129,53 18.090,55
B1 16.849,39 121,51 16.970,90
CEL 14.993,22 108,72 15.101,94
160
Tabella C3.1 – RICERCA
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Livelli
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
IV 26.438,71 189,74 26.628,45
V 24.021,49 172,33 24.193,82
VI 22.058,63 157,88 22.216,51
VII 20.133,92 144,70 20.278,62
VIII 18.988,09 136,43 19.124,52
161
Tabella C3.2 – RICERCA
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
Livello 1 – Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
da 0 a 2 49.281,49 358,36 49.639,85
da 3 a 7 54.276,66 358,36 54.635,02
da 8 a 12 59.480,14 358,36 59.838,50
da 13 a 16 64.638,86 358,36 64.997,22
da 17 a 21 74.079,12 358,36 74.437,48
da 22 a 29 81.205,39 358,36 81.563,75
da 30 in poi 90.445,46 358,36 90.803,82
Livello 2 – Primo ricercatore e Primo tecnologo
da 0 a 2 38.213,48 277,69 38.491,17
da 3 a 7 41.758,50 277,69 42.036,19
da 8 a 12 45.454,45 277,69 45.732,14
da 13 a 16 49.144,36 277,69 49.422,05
da 17 a 21 55.364,27 277,69 55.641,96
da 22 a 29 60.502,88 277,69 60.780,57
da 30 in poi 67.082,44 277,69 67.360,13
Livello 3 – Ricercatore e Tecnologo
da 0 a 2 30.169,94 217,63 30.387,57
da 3 a 7 32.583,75 217,63 32.801,38
da 8 a 12 35.073,10 217,63 35.290,73
da 13 a 16 37.640,86 217,63 37.858,49
da 17 a 21 42.200,02 217,63 42.417,65
da 22 a 29 45.871,68 217,63 46.089,31
da 30 in poi 50.560,72 217,63 50.778,35
162
Tabella C4.1 – ASI
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Livelli
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
IV 26.438,71 189,74 26.628,45
V 24.021,49 172,33 24.193,82
VI 22.058,63 157,88 22.216,51
VII 20.133,92 144,70 20.278,62
VIII 18.988,09 136,43 19.124,52
163
Tabella C4.2 – ASI
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
Livello 1 – Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
da 0 a 2 49.281,49 358,36 49.639,85
da 3 a 7 54.276,66 358,36 54.635,02
da 8 a 12 59.480,14 358,36 59.838,50
da 13 a 16 64.638,86 358,36 64.997,22
da 17 a 21 74.079,12 358,36 74.437,48
da 22 a 29 81.205,39 358,36 81.563,75
da 30 in poi 90.445,46 358,36 90.803,82
Livello 2 – Primo ricercatore e Primo tecnologo
da 0 a 2 38.213,48 277,69 38.491,17
da 3 a 7 41.758,50 277,69 42.036,19
da 8 a 12 45.454,45 277,69 45.732,14
da 13 a 16 49.144,36 277,69 49.422,05
da 17 a 21 55.364,27 277,69 55.641,96
da 22 a 29 60.502,88 277,69 60.780,57
da 30 in poi 67.082,44 277,69 67.360,13
Livello 3 – Ricercatore e Tecnologo
da 0 a 2 30.169,94 217,63 30.387,57
da 3 a 7 32.583,75 217,63 32.801,38
da 8 a 12 35.073,10 217,63 35.290,73
da 13 a 16 37.640,86 217,63 37.858,49
da 17 a 21 42.200,02 217,63 42.417,65
da 22 a 29 45.871,68 217,63 46.089,31
da 30 in poi 50.560,72 217,63 50.778,35
164
Tabella C5 – AFAM
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
Area Prima – Coadiutore
0 – 2 15.497,55 112,20 15.609,75
3 – 8 15.800,07 112,20 15.912,27
9 – 14 16.901,10 112,20 17.013,30
15 – 20 17.919,92 112,20 18.032,12
21 – 27 18.911,52 112,20 19.023,72
28 – 34 19.677,25 112,20 19.789,45
da 35 20.200,91 112,20 20.313,11
Area Seconda – Assistente
0 – 2 17.368,15 125,64 17.493,79
3 – 8 17.756,64 125,64 17.882,28
9 – 14 19.149,29 125,64 19.274,93
15 – 20 20.471,04 125,64 20.596,68
21 – 27 21.800,16 125,64 21.925,80
28 – 34 22.748,52 125,64 22.874,16
da 35 23.471,77 125,64 23.597,41
Area Terza – Collaboratore
0 – 2 18.609,31 134,64 18.743,95
3 – 8 19.046,62 134,64 19.181,26
9 – 14 20.614,28 134,64 20.748,92
15 – 20 22.113,67 134,64 22.248,31
21 – 27 23.609,39 134,64 23.744,03
28 – 34 24.676,13 134,64 24.810,77
da 35 25.502,48 134,64 25.637,12
165
Tabella C5 – AFAM
Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità
di servizio
Retribuzione
tabellare
dal 1.3.2018
IVC
dal 1.7.2010
Retribuzione
tabellare
dal 1.4.2018
Direttore di ragioneria o di biblioteca
0 – 2 22.956,40 166,20 23.122,60
3 – 8 23.625,36 166,20 23.791,56
9 – 14 25.695,91 166,20 25.862,11
15 – 20 28.112,32 166,20 28.278,52
21 – 27 30.703,43 166,20 30.869,63
28 – 34 33.363,25 166,20 33.529,45
da 35 35.941,03 166,20 36.107,23
Direttore amministrativo
0 – 2 26.138,28 189,12 26.327,40
3 – 8 27.083,29 189,12 27.272,41
9 – 14 29.939,75 189,12 30.128,87
15 – 20 32.776,50 189,12 32.965,62
21 – 27 34.837,68 189,12 35.026,80
28 – 34 37.060,74 189,12 37.249,86
da 35 39.264,71 189,12 39.453,83
Docente di seconda fascia
0 – 2 21.615,02 156,48 21.771,50
3 – 8 22.845,34 156,48 23.001,82
9 – 14 24.808,61 156,48 24.965,09
15 – 20 27.226,03 156,48 27.382,51
21 – 27 30.299,24 156,48 30.455,72
28 – 34 32.318,46 156,48 32.474,94
da 35 33.918,40 156,48 34.074,88
Docente di prima fascia
0 – 2 26.138,28 189,12 26.327,40
3 – 8 27.083,29 189,12 27.272,41
9 – 14 29.939,75 189,12 30.128,87
15 – 20 32.776,50 189,12 32.965,62
21 – 27 34.837,68 189,12 35.026,80
28 – 34 37.060,74 189,12 37.249,86
da 35 39.264,71 189,12 39.453,83
166
Tabella D1 – SCUOLA
Elemento perequativo
Anzianità
di servizio Dal 1.3.2018
Collaboratore scolastico
0 – 8 29,00
9 – 14 27,00
15 – 20 25,00
21 – 27 25,00
28 – 34 24,00
da 35 24,00
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
0 – 8 28,00
9 – 14 25,00
15 – 20 24,00
21 – 27 22,00
28 – 34 22,00
da 35 23,00
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobi
0 – 8 24,00
9 – 14 20,00
15 – 20 18,00
21 – 27 16,00
28 – 34 15,00
da 35 15,00
Coordinatore amministrativo e tecnico
0 – 8 17,00
9 – 14 12,00
15 – 20 8,00
21 – 27 4,00
28 – 34 —
da 35 —
Direttori dei servizi generali ed amm.vi
0 – 8 9,00
9 – 14 6,00
15 – 20 3,00
21 – 27 —
28 – 34 —
da 35 —
Valori in Euro mensili da corrispondere nell’anno 2018 per 10 mensilità
dal 1 marzo al 31 dicembre 2018.
167
Tabella D1 – SCUOLA
Elemento perequativo
Anzianità
di servizio Dal 1.3.2018
Docente scuola dell’infanzia ed elementare
0 – 8 19,00
9 – 14 14,00
15 – 20 8,00
21 – 27 3,00
28 – 34 —
da 35 —
Docente diplomato istituti sec. II grado
0 – 8 19,00
9 – 14 14,00
15 – 20 9,00
21 – 27 4,00
28 – 34 —
da 35 —
Docente scuola media – Ins.educ.fis. sc.media
0 – 8 15,00
9 – 14 9,00
15 – 20 3,00
21 – 27 —
28 – 34 —
da 35 —
Docente laureato istituti sec. II grado
0 – 8 15,00
9 – 14 9,00
15 – 20 3,00
21 – 27 —
28 – 34 —
da 35 —
Valori in Euro mensili da corrispondere nell’anno 2018 per 10 mensilità
dal 1 marzo al 31 dicembre 2018.
168
Tabella D2 – UNIVERSITA’
Elemento perequativo
Posizione
economica Dal 1.3.2018
EP7 —
EP6 —
EP5 —
EP4 —
EP3 —
EP2 —
EP1 —
D7 —
D6 —
D5 —
D4 —
D3 —
D2 7,00
D1 9,00
C7 5,00
C6 8,00
C5 10,00
C4 13,00
C3 16,00
C2 19,00
C1 20,00
B6 14,00
B5 17,00
B4 19,00
B3 22,00
B2 25,00
B1 28,00
CEL 30,00
Valori in Euro mensili da corrispondere nell’anno 2018 per 10 mensilità
dal 1 marzo al 31 dicembre 2018.
169
Tabella D3 – RICERCA
Elemento perequativo
Livelli Dal 1.3.2018
IV —
V —
VI —
VII 11,00
VIII 16,00
Valori in Euro mensili da corrispondere nell’anno 2018 per 10 mensilità
dal 1 marzo al 31 dicembre 2018.
Tabella D4 – ASI
Elemento perequativo
Livelli Dal 1.3.2018
IV —
V —
VI —
VII 11,00
VIII 16,00
Valori in Euro mensili da corrispondere nell’anno 2018 per 10 mensilità dal
1 marzo al 31 dicembre 2018.
170
Tabella D5 – AFAM
Elemento perequativo
Anzianità
di servizio Dal 1.3.2018
Area Prima – Coadiutore
0 – 2 28,00
3 – 8 28,00
9 – 14 25,00
15 – 20 23,00
21 – 27 22,00
28 – 34 20,00
da 35 20,00
Area Seconda – Assistente
0 – 2 22,00
3 – 8 22,00
9 – 14 19,00
15 – 20 16,00
21 – 27 13,00
28 – 34 11,00
da 35 10,00
Area Terza – Collaboratore
0 – 2 18,00
3 – 8 18,00
9 – 14 15,00
15 – 20 11,00
21 – 27 8,00
28 – 34 6,00
da 35 4,00
Valori in Euro mensili da corrispondere nell’anno 2018 per 10 mensilità
dal 1 marzo al 31 dicembre 2018.
171
Tabella D5 – AFAM
Elemento perequativo
Anzianità
di servizio Dal 1.3.2018
Direttore di ragioneria o di biblioteca
0 – 2 6,00
3 – 8 5,00
9 – 14 —
15 – 20 —
21 – 27 —
28 – 34 —
da 35 —
Direttore amministrativo
0 – 2 —
3 – 8 —
9 – 14 —
15 – 20 —
21 – 27 —
28 – 34 —
da 35 —
Docente di seconda fascia
0 – 2 14,00
3 – 8 11,00
9 – 14 6,00
15 – 20 —
21 – 27 —
28 – 34 —
da 35 —
Docente di prima fascia
0 – 2 —
3 – 8 —
9 – 14 —
15 – 20 —
21 – 27 —
28 – 34 —
da 35 —
Valori in Euro mensili da corrispondere nell’anno 2018 per 10 mensilità dal 1
marzo al 31 dicembre 2018.
172
Tabella E1.1 – SCUOLA
Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità
Anzianità
di servizio
Incrementi
dal 1.3.2018
Da 0 a 14 anni 10,50
Da 15 a 27 anni 12,80
Da 28 anni 15,70
Tabella E1.2 – SCUOLA
Indennità di direzione
Valori in Euro annui Incremento annuo
dal 1.3.2018
DSGA 78,00
Tabella E1.3 – SCUOLA
Compenso Individuale Accessorio (CIA)
Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità
Aree
Incrementi
dal 1.3.2018
B / C 9,20
A / As 8,40
173
Tabella E2.1 – RICERCA
Indennità di Ente
Valori in Euro annui
Livelli
Incremento annuo
dal 1.3.2018
IV 61,80
V 55,60
VI 47,40
VII 41,20
VIII 35,30
(1) Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali
percepiti ai sensi dell’art. 44 , comma 3, del CCNL 1994-97
Tabella E2.2 – RICERCA
Indennità di Valorizzazione professionale
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Livelli Incrementi
dal 1.3.2018
I 13,00
II 10,80
III 9,30
174
Tabella E3.1 – ASI
Indennità di Ente
Valori in Euro annui
Livelli Incremento annuo
dal 1.3.2018
IV 61,80
V 55,60
VI 47,40
VII 41,20
VIII 35,30
(1) Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali
percepiti ai sensi dell’art. 44 , comma 3, del CCNL 1994-97
Tabella E3.2 – ASI
Indennità di Valorizzazione professionale
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Livelli Incremento
dal 1.3.2018
I 13,00
II 10,80
III 9,30
175
Tabella E4.1 – AFAM
Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità
Anzianità
di servizio
Incrementi
dal 1.3.2018
Da 0 a 14 anni 10,50
Da 15 a 27 anni 12,80
Da 28 anni 15,70
Tabella E4.2 – AFAM
Indennità di Amministrazione
Valori in Euro annui Incremento annuo
dal 1.3.2018
Direttore amministrativo, di
biblioteca o di ragioneria 78,00
Tabella E4.3 – AFAM
Compenso Individuale Accessorio (CIA)
Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità
Aree
Incrementi
dal 1.3.2018
Seconda / Terza 9,20
Prima 8,40
176
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione a quanto previsto all’art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la
Sezione Scuola), all’art. 45, comma 1 (Ferie) e all’art. 70, comma 1(Ferie), le parti si
danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito
dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip.
Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del
9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’
8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili
solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o
riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio,
risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,
congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo
anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che, in caso di mobilità tra amministrazioni, non verificandosi
novazione del rapporto di lavoro, le ferie maturate e non godute, sono trasferite
nell’ente di destinazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 90 ed alle norme di legge che limitano la
crescita dei fondi per i trattamenti accessori, le parti ritengono che, in prima
applicazione, le risorse volte ad alimentare le progressioni di livello nell’ambito di
ciascun profilo IV-VIII, siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni
avvenute a partire dal 2009, anno dell’ultima applicazione dell’art. 54 del CCNL
21/2/2002. Tali disponibilità sono in ogni caso determinate entro il limite costituito
dalle risorse confluite nel fondo regolato dal citato articolo 90. Ritengono altresì che
le riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle vigenti disposizioni di
legge di contenimento della loro dinamica, come certificate dal Collegio dei revisori,
siano considerate anche rispetto alle risorse derivanti dalle predette cessazioni.