In allegato CM 04/17 a firma Palumbo. Oggetto: Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2017/2018.
Versione solo testo (senza allegati):
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
CIRCOLARE N. 4 Roma 21 marzo 2017
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Province
LORO SEDI
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia
TRENTO
Agli Uffici Territoriali degli UU.SS.RR.
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
sedi dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello
LORO SEDI
e p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE Al Capo del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
SEDE
Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni
Via Parigi
ROMA
All’Ufficio Stampa
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
SEDE
Oggetto: Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2017/2018.
Si fa rifermento alla circolare n. 10 del 15 novembre 2016 con la quale si rinvia a una successiva nota della scrivente Direzione generale, nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni, anche con riferimento ai termini.
Come noto, a partire dal 1 settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al previgente ordinamento sono stati riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal DPR 263/12 e specificati dal DI 12 marzo 2015 ed i relativi percorsi sono stati riordinati nei seguenti percorsi: percorsi di istruzione di primo livello; percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e percorsi di secondo livello.
I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono realizzati dalle sedi dell’unità amministrativa dei CPIA vale a dire dalla sede centrale e dai punti di erogazione di primo livello (sedi associate).
I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle sedi dell’unità didattica dei CPIA, vale a dire dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica rimanendo in esse incardinati, a tal fine individuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni.
Pertanto, gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presentano domanda di iscrizione direttamente alle sedi dell’unità amministrativa dei CPIA.
Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello presentano domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di erogazione di secondo livello), vale a dire alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello, le quali provvedono tempestivamente a trasmetterle in copia alla sede centrale del CPIA con il quale le predette istituzioni scolastiche hanno stipulato l’accordo di rete di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 263/12.
Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2017 e comunque non oltre il 15 ottobre 2017.
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L’iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l’adulto, anche con cittadinanza non italiana, un importante momento di decisione che ha indubbie ricadute sul personale progetto di vita e di lavoro e rappresenta una rilevante occasione di confronto e di interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze individuali, anche in una prospettiva orientativa.
In tale contesto, particolare rilievo assume la predisposizione, da parte delle Commissioni di cui all’art. 5, comma 2 del DPR n.263/2012, di specifici interventi di accoglienza e orientamento necessari alla definizione del Patto formativo individuale.
Con l’occasione, si precisa che il Patto formativo individuale va formalizzato, secondo le disposizioni dettate dal DI 12 marzo 2015, entro e non oltre il 15 novembre 2017. Sarà cura degli UUSSRR competenti vigilare sulla corretta formalizzazione del Patto formativo individuale e sul rispetto dei tempi. Al riguardo, si segnala che ad esito delle azioni previste dal piano PAIDEIA, promosso dalla Scrivente d’intesa con gli UU.SS.RR. negli aa.ss. 20142015, 2015-2016 e attualmente al terzo anno di realizzazione, sono stati elaborati strumenti utili, tra l’altro, alla definizione del Patto formativo individuale.
AI fine, quindi, di garantire agli iscritti tali interventi, le Commissioni predispongono, nell’ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica), misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai CPIA e quelli realizzati dalle suddette istituzioni.
Pertanto, assume carattere di evidente priorità, quale atto obbligatorio ed
istruttorio per la gestione delle procedure di iscrizione la stipula del citato accordo di rete.
Ciò detto, tenuto conto che tutti i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado dove sono incardinati i percorsi di secondo livello hanno già provveduto – entro il 30 settembre 2016 – a stipulare i suddetti accordi di rete, come disposto nella CM 1 dell’ 11 febbraio 2016 richiamata nella nota 12072 del 3 novembre 2016, laddove si rendessero necessarie eventuali integrazioni e modifiche agli accordi medesimi, anche in ragione dei nuovi piani di dimensionamento, tali aggiornamenti dovranno essere formalizzati e trasmessi agli UU.SS.RR. entro il 30 settembre 2017. Sarà cura degli UUSSRR competenti vigilare sulla corretta stesura dei suddetti accordi e sul rispetto dei tempi di formalizzazione e trasmissione. Al riguardo, si segnala che ad esito delle azioni previste dal citato piano PAIDEIA, sono stati elaborati strumenti utili, tra l’altro, alla stesura dei suddetti accordi.
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L’adulto, all’atto dell’iscrizione, rende all’istituzione scolastica di interesse (sede centrale del CPIA o istituzione scolastica di secondo grado presso la quale funziona il percorso di secondo livello) le informazioni essenziali secondo i moduli allegati.
Tali moduli possono essere integrati e adeguati dai CPIA e dalle istituzioni scolastiche di secondo grado al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle attività previste dal PTOF.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti rispettivamente disponibili per i CPIA e per i percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica), limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti.
A tal riguardo, gli UU.SS.RR., come già rappresentato con nota della Scrivente n. 12072 del 3 novembre 2016, provvedono a favorire – quanto prima e comunque non oltre entro l’avvio delle attività – la definizione formale in raccordo con gli enti locali dei suddetti “piani di utilizzo” degli spazi/edifici specificamente destinati ad ospitare la sede centrale dei CPIA e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate), anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 23/96 e alle responsabilità derivanti in materia di sicurezza. Con l’occasione, si richiama la nota n. 8041 del 7 settembre 2015 con la quale la Scrivente ha fornito indicazioni in merito.
Resta inteso che l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello è garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello già posseduto, ferma restando la possibilità a fronte di motivate necessità di consentire – nei limiti dei posti disponibili – l’iscrizione anche agli adulti già in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo.
Ai percorsi di istruzione, di cui alle successive lettere a), b) e c), possono iscriversi gli adulti – vale a dire le persone che hanno raggiunto la maggiore età – che intendono conseguire più elevati livelli di istruzione e migliorare le competenze di base, di cui al D.M. n.139/2007, nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
Attesa la specificità dell’utenza, è possibile – in casi eccezionali – accogliere – nei limiti dell’organico assegnato – le richieste di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine; a tal fine, il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga.
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a) Percorsi di istruzione di primo livello
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, di cui al DM n.139/2007, o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, utilizzando il modulo A, allegato.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPR 263/12, resta ferma la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere ai percorsi di istruzione di primo livello, nei limiti dell’organico assegnato e – in presenza di particolari e motivate esigenze – anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. Al riguardo, si precisa che “le particolari e motivate esigenze”, fermo restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche e dei CPIA, vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 139/2007 e s.m.i.) e sul dirittodovere all’istruzione e alla formazione (d.leg.vo 76/05). In merito, si sottolinea la necessità di evitare l’individuazione di preclusive tipologie precostituite (come ad esempio alunni che manifestano difficoltà comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico, etc…) ed ogni forma di loro applicazione generalizzata, atteso il carattere eccezionale e particolare delle esigenze in parola. Sarà cura degli UU.SS.RR. competenti prestare la massima attenzione al rispetto delle suddette condizioni nella stipula di tali accordi, anche tenuto conto che non è possibile iscriversi contemporaneamente al CPIA e ad altra istituzione scolastica o formativa.
Nel caso di soggetti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile la possibilità di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi; analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; all’atto dell’iscrizione al percorso di primo livello, l’adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l’adulto è formalizzato nel Patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, di cui al paragrafo 5.2 delle Linee Guida, di cui al DI 12 marzo 2015.
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Si precisa che per l’adulto privo della certificazione conclusiva della scuola primaria sono realizzate attività finalizzate al rinforzo e/o alla messa a livello nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento e conseguentemente l’orario complessivo del percorso di primo livello primo periodo didattico è incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore in relazione ai saperi e alle competenze possedute.
Inoltre, al fine di incrementare e potenziare le competenze di base connesse all’alfabetizzazione funzionale, si richiama la peculiarità del secondo periodo didattico dei percorsi di primo livello, che – a differenza del primo periodo didattico dei percorsi di secondo livello – è finalizzato specificamente al conseguimento delle suddette competenze, cosi come descritte nelle Linee guida (All. A.2), di cui al DI 12 marzo 2015.
Da ultimo, al fine di favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma quadriennale professionale da parte di adulti, si richiamano le disposizioni contenute nelle Linee guida (§ 4.1), di cui al DI 12 marzo 2015.
b) Percorsi di secondo livello.
Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, utilizzando il modulo B, allegato.
Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
I percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica) sono articolati in tre periodi didattici; all’atto dell’iscrizione al percorso di secondo livello, l’adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l’adulto è formalizzato nel Patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, di cui al paragrafo 5.2 delle Linee guida, di cui al DI 12 marzo 2015.
Fermo restando che in presenza di richieste numericamente sufficienti, i percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, nel caso di adulti che richiedono l’iscrizione ad un primo periodo didattico di secondo livello – che non risulta però attivo in organico – le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove sono incardinati i suddetti percorsi di secondo livello, possono comunque consentire a tali adulti di
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frequentare le attività di ampliamento dell’offerta formativa predisposte presso le istituzioni medesime, attivando nell’ambito delle misure di sistema di cui all’art. 3, comma 4 del DPR 263/12, specifici interventi utili al proseguimento degli studi nel relativo secondo periodo didattico. Sarà cura degli UU.SS.RR., nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, monitorare i suddetti interventi e darne comunicazione alla Scrivente.
Per quanto riguarda invece i percorsi di cui all’art. 4, comma 7 del DPR 263/12 , nel prendere atto che non risulta pervenuto alcun riscontro alla sopra citata nota n. 12072 del 3 novembre 2016, si ribadisce quanto già precisato con la C.M n. 1 dell’11 febbraio 2016 e cioè che l’autorizzazione all’effettivo funzionamento dei percorsi medesimi, sarà disposta dall’U.S.R. competente solo a seguito del Decreto Ministeriale con il quale sono definiti i relativi piani di studio adottato ai sensi dell’art. 11, comma 10 del citato DPR n. 263/2012 e che comunque tali percorsi possono essere attivati solo ed esclusivamente nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa.
Pertanto, sarà cura degli UU.SS.RR. fornire elementi utili all’emanazione del suddetto Decreto Ministeriale ed in particolare numero e tipologia dei percorsi ex art. 4, comma 7 del DPR 263/12, per i quali, viste le relative domande di iscrizione e verificate le necessarie condizioni di avvio, gli UU.SS.RR. medesimi intendono disporre la relativa autorizzazione all’effettivo funzionamento.
c) Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
Ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, utilizzando il modulo C, allegato.
I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli (A1 e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Si precisa che per l’adulto con cittadinanza non italiana iscritto al percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, privo delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso medesimo – ferma restando la possibilità di fruire di tale percorso anche in due anni scolastici – sono realizzate attività finalizzate al rinforzo e/o alla messa a livello nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento (20 ore); tali attività possono essere, altresì, realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, nei limiti comunque dell’organico assegnato.
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Si fa presente, altresì, che in presenza di necessità evidenziate dal contesto territoriale di riferimento, al fine di valorizzare ed ottimizzare l’offerta formativa ordinaria dei CPIA e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana – fermo restando il monte ore complessivo – prevedono specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore realizzate secondo le Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’art. 3 del DPR 179/2011 (cfr. Linee guida, All. C. DI 12 marzo 2015).
II titolo rilasciato ad esito dei suddetti percorsi è utile all’assolvimento degli adempimenti previsti dalle innovazioni in materia di immigrazione e integrazione introdotte dalla Legge n. 94/2009.
Aule AGORA’
Come noto, il DI 12 marzo 2015 dispone che – a fronte di documentate necessità – la fruizione a distanza può prevedere lo svolgimento di attività sincrone (conferenza online video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA’ (Ambiente interattivo per la Gestione dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all’uopo nell’ambito di specifici accordi con Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati; in questo caso la quota oraria di cui all’art. 4, comma 9, lett. c) del REGOLAMENTO può essere incrementata, fermo restando che l’identificazione e la presenza dell’adulto nell’AGORA’ siano debitamente registrate secondo le modalità previste dai suddetti accordi. In ogni caso, questa tipologia deve prevedere anche attività in presenza all’inizio del percorso per lo svolgimento delle attività di accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; durante il percorso, per lo svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini delle valutazioni periodiche; al termine del percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini delle valutazioni finali.
A tal riguardo, si precisa che, ai fini dell’autorizzazione all’effettiva attivazione delle Aule Agorà, sarà cura degli UU.SS.RR. verificare la congruenza delle “documentate necessità” che ne hanno motivato l’attivazione, il corretto assolvimento della fasi propedeutiche alla programmazione, con particolare riferimento a quelle indicate nelle lettere c) e d), di cui al punto 5.3 del DI 12 marzo 2015, la puntuale definizione delle specifiche tecniche e tecnologiche, la corretta formalizzazione degli accordi tra CPIA Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati.
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In ogni caso, atteso il carattere di forte innovazione, e considerato che ad oggi non risulta pervenuta alla Scrivente alcuna comunicazione in merito all’attivazione delle suddette Aule AGORA’, come richiesto con la già citata nota n. 12072 del 3 novembre 2016, si rimette al prudente apprezzamento degli UU.SS.RR. l’opportunità di attivare per l’a.s. 2017/2018 un numero contenuto di aule AGORA’ e comunque non superiore ad un’aula AGORA’ per ciascun CPIA.
Pertanto, nei territori nei quali sono state attivate e autorizzate dagli UU.SS.RR. le aule AGORA’, l’adulto, all’atto dell’iscrizione, può indicare se intende frequentare il periodo didattico del percorso di istruzione al quale chiede di iscriversi presso le suddette aule AGORA’.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dall’adulto, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposito modulo D, allegato. La scelta ha valore per l’intero percorso, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modulo E, allegato. Si ricorda che tale modulo deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
• Attività didattiche e formative;
• Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Al fine di favorire l’iscrizione degli adulti ai percorsi di istruzione degli adulti, si invitano le SSLL a dare la più ampia informazione sui percorsi attivati nel proprio territorio.
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla circolare n. 10 del 15 novembre 2016.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale Carmela Palumbo
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