Circolare n. 112 · Obblighi vaccinali, prime indicazioni

Monza, 2017-08-31
Circolare n. 112
A tutto il personale
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti minorenni
Agli stakeholders
Oggetto: Obblighi vaccinali, prime indicazioni
Si pubblica in allegato nota MIUR AOODPIT REGISTRO_UFFICIALE(U) 0001622 16-08-20171 a firma De Pasquale, con invito ad attenta lettura. Seguiranno disposizioni di dettaglio.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il dirigente scolastico
Claudio Meneghini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)
Segue versione solo testo (OCR)
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di
TRENTO
Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D’Aosta
Alle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie
Alle scuole private
non paritarie
ep.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro
Alle Direzioni Generali del Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e
formazione
Al Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto
LORO SEDI
Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”.
Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo
sull’ obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea
sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute
personale e pubblica. L’estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso
alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l’altro,
in sede di conversione del decreto-legge, che le istituzioni scolastiche possano contribuire
alla tutela della salute collettiva, nell’ ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto
del diritto all’istruzione.
Come noto il decreto-legge, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa
vigente in merito all’accesso al servizio dell’istruzione, poiché l’articolo 100 del Testo
Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 già subordinava l’ammissione alla scuola
dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l’art. 117
del medesimo Testo Unico disponeva che all’atto della prima iscrizione fosse presentata la
certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.
L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede, inoltre,
una importante procedura di semplificazione per cui, a decorrere dall’anno scolastico
2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età,
restituiranno l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli
adempimenti vaccinali. Le istituzioni scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire,
direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle
vaccinazioni effettuate.
Sino all’anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel
seguito del presente documento, fermo restando che eventuali semplificazioni potranno
essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già dall’anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le
Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla
privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni
della legge di conversione del decreto-legge.
Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all’art. 1 commi l e l-bis,
estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età
compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:
Anti-poliomielitica;
Anti-difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse
Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella
Inoltre il decreto, all’art. 1, co. l-quater, dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare
l’offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4
vaccinazioni non obbligatorie (Anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus).
Ai fini dell’ attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le
seguenti indicazioni operative.
All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinaie è reperibile sul sito
istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini
Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non
paritarie acquisiscono la documentazione concernente l’obbligo vaccinale, segnalano
all’ Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l’eventuale mancata presentazione di tale
documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi.
Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico, oltre che
dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri
di formazione professionale regionale.
Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
I dirigenti scolastici, all’atto dell’ iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi
compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti
atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali.
Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una
dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare
utilizzando l’allegato 1.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es.
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato
vaccinaie ugualmente rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato
dall’ ASL, in quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione
prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per
attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).
Ancora, con riferimento all’art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di
formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione
dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi. La presentazione
della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso
modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1).
In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie
competenti:
a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute
redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio
Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della
notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente
ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);
Per l’anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata
alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:
– entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’ infanzia e
delle sezioni primavera;
– entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra
indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti
l’istituzione scolastica.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti
scolastici alla ASL territorialmente competente entro IOgiorni dai termini prima indicati.
Per l’anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione
sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l’adempimento degli
obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica, entro il IOmarzo 2018.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti
scolastici alla ASL territorialmente competente entro IOgiorni dai termini prima indicati.
Per l’anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai
genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all’atto dell’iscrizione del minore; in caso di
presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al lO luglio
2018.
Per le iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2018/2019, in occasione dell’emanazione
della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla
possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all’iscrizione on line.
Come già detto, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni
scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata
attraverso l’invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente
come da art. 3-bis del citato decreto.
Scuole dell’infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie
Dall’anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro
il lO settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia e
alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).
A norma del combinato disposto dell’art. 1, co. 4 e dell’art. 3, commi l, 2 e 3,
decorso tale termine, entro i successivi IO giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del
servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a
16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l’accesso ai
servizi.
A decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della
documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall’iscrizione delle scuole
dell’infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).
Altri gradi di istruzione
In caso di mancata osservanza della presentazione dell’idonea documentazione entro
i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del
servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all’azienda sanitaria locale (art. 3,
commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall’art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata
presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza
dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
Formazione delle classi
L’art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o
i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione
delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i
minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per
accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o
immunizzati.
Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve
essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo
riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle
classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all’organizzazione
dell’ offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti
inerenti la tutela del diritto allo studio.
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del
servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui
nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.
Per l’anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di
primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli
adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi
successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente
disposizione normativa.
Operatori scolastici
L’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli
operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante
la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all’allegato 2.
Comunicazione con le famiglie e informazione
Data l’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti
scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla
presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per
l’a.s. 2017/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente
usati nei rapporti scuola famiglia.
Al fine di informare le famiglie in merito all’applicazione dei nuovi obblighi
vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area
dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini
Inoltre, come previsto dall’articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute
promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire
la conoscenza delle disposizioni concernenti l’obbligo vaccinale.
Il Ministero della Salute e il MIUR, per l’anno scolastico 2017/2018, avvieranno
anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di
formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della
prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle
associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Di tali
iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri
canali istituzionali.
Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute
attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale
medico fornirà risposte ai quesiti formulati.
Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it)
dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di
chiarimenti.
Trattamento dei dati
Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare
esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all’adempimento, differimento,
esonero o omissione dell’obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista
negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente,
tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle
sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere
agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei
confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della
comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi
all’adempimento dell’obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di
conversione del decreto-legge.
Il Capo Dipartimento
Rosa De Pasquale