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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)
Vigente al: 10-4-2018
Capo I
Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181
lettera i);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in
particolare l’articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge
11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare
l’articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la
prova nazionale per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione degli apprendimenti non formali e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751 recante esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica e la
Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in
particolare l’articolo 45;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione
cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella
seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi. Oggetto e finalita’
della valutazione e della certificazione
1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita’ formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identita’
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita’ e competenze.
2. La valutazione e’ coerente con l’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e
n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformita’ con i criteri e le modalita’
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo
delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e
degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita’ e i
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono
i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo’ autonomamente determinare,
anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta
formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo
dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita’ e
dalle specifiche esigenze della comunita’ scolastica e del
territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni
scolastiche adottano modalita’ di comunicazione efficaci e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire
l’orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita’ del
proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio
nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.
394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani.
Capo II
Valutazio ne, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel
primo ciclo di istruzione
Art. 2
Valutazione nel primo ciclo
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione
dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e’ espressa con
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione.
3. La valutazione e’ effettuata collegialmente dai docenti
contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti
che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di
alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione
cattolica e di attivita’ alternative all’insegnamento della religione
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni
che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e’
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro
grado scolastico, che svolgono attivita’ e insegnamenti per tutte le
alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa,
forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio
sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4. Sono oggetto di valutazione le attivita’ svolte nell’ambito di
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato
nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le
alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu’ docenti di
sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa
alunna o lo stesso alunno con disabilita’, la valutazione e’ espressa
congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione
dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle
attivita’ alternative, per le alunne e gli alunni che se ne
avvalgono, e’ resa su una nota distinta con giudizio sintetico
sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Art. 3
Ammissione alla classe successiva
nella scuola primaria
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla
classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne
e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica,
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione
assunta all’unanimita’, possono non ammettere l’alunna o l’alunno
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
Art. 4
Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne
e degli alunni della scuola primaria
1. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle
attivita’ di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali
sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano,
matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il
curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta
di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad
eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente
nella classe quinta.
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti
utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione
didattica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali
costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie
d’istituto.
4. Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di
posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua,
coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.
Art. 5
Validita’ dell’anno scolastico
nella scuola secondaria di primo grado
1. Ai fini della validita’ dell’anno scolastico, per la valutazione
finale delle alunne e degli alunni e’ richiesta la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da
comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita’ oggetto
di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del
collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi
eccezionali, congruamente documentati, purche’ la frequenza
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per
procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui
non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio
dei docenti, la non validita’ dell’anno scolastico e delibera
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale del primo ciclo di istruzione.
Art. 6
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo
grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado
sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo
ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2
del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o piu’ discipline, il consiglio di classe puo’
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne
e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o piu’ discipline, l’istituzione scolastica,
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante
di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono
avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal
docente per le attivita’ alternative, per le alunne e gli alunni che
si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un
giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo e’
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.
Art. 7
Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne
e degli alunni della scuola secondaria di primo grado
1. L’INVALSI, nell’ambito della promozione delle attivita’ di cui
all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31
dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali
e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e
inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.
Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola
secondaria di primo grado, come previsto dall’articolo 6, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
come modificato dall’articolo 26, comma 2, del presente decreto.
2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti
utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione
didattica.
3. Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di
apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con
gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e
la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione
all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e
gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati
dal consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per
l’espletamento delle prove.
5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali
costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie
d’istituto.
Art. 8
Svolgimento ed esito dell’esame di Stato
1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e’
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita’ e le competenze
acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e’ costituita la commissione d’esame, articolata in
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del
consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le
funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente
collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di
Presidente il coordinatore delle attivita’ educative e didattiche.
3. L’esame di Stato e’ costituito da tre prove scritte ed un
colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame
predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la
valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite
nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali
per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa
lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata
in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
5. Il colloquio e’ finalizzato a valutare le conoscenze descritte
nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali,
con particolare attenzione alla capacita’ di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche’ il
livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle
competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo
musicale, nell’ambito del colloquio e’ previsto anche lo svolgimento
di una prova pratica di strumento.
6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono definite le modalita’ di articolazione e di
svolgimento delle prove.
7. La commissione d’esame delibera, su proposta della
sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con
votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unita’
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al
comma 3. L’esame si intende superato se il candidato consegue una
votazione complessiva di almeno sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi
puo’ essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimita’
della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
9. L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della
valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu’
prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di
classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante
affissione all’albo della scuola.
Art. 9
Certificazione delle competenze nel primo ciclo
1. La certificazione di cui all’articolo 1, comma 6, descrive lo
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di
cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni,
anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo
ciclo.
2. La certificazione e’ rilasciata al termine della scuola primaria
e del primo ciclo di istruzione.
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono
emanati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sulla base dei seguenti principi:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione
europea, cosi’ come recepite nell’ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi
livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative,
sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e
informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne
e gli alunni con disabilita’;
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle
prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per
ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle
abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese.
Art. 10
Esami di idoneita’ nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti
1. L’accesso all’esame di idoneita’ per le classi seconda, terza,
quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della
scuola secondaria di primo grado e’ consentito a coloro che, entro il
31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano
compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo,
il nono e il decimo anno di eta’.
2. L’accesso all’esame di idoneita’ per le classi seconda e terza
di scuola secondaria di primo grado e’ consentito a coloro che, entro
il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano
compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno
di eta’.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale
non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e
dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’
genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione
preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le
alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneita’ al termine del
quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo
grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione, in qualita’ di candidati privatisti presso una
scuola statale o paritaria. Sostengono altresi’ l’esame di idoneita’
nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o
paritaria.
4. L’esito dell’esame e’ espresso con un giudizio di idoneita’
ovvero di non idoneita’.
5. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione in qualita’ di candidati privatisti coloro che
compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui
sostengono l’esame, il tredicesimo anno di eta’ e che abbiano
conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito
tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un
triennio.
6. Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati
privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all’articolo 7
presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in
Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di
maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e
gli alunni sostengono l’esame di idoneita’ ove intendano iscriversi
ad una scuola statale o paritaria.
Art. 11
Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’
e disturbi specifici di apprendimento
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e’ riferita al
comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base dei
documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’ i
docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto
disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano
educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilita’ partecipano alle prove
standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova
ovvero l’esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilita’ sostengono le prove di
esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche’ ogni altra forma
di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno
scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano
educativo individualizzato, relativo alle attivita’ svolte, alle
valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per
l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso
dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialita’ e ai
livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del
conseguimento del diploma finale.
7. L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei
criteri previsti dall’articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilita’ che non si presentano
agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale
attestato e’ comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e
formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione.
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la
partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella
scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA
certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita’ che
consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8
ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
la commissione puo’ riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di
cui al comma 9, tempi piu’ lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne
e alunni puo’ essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e
strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia’ stati impiegati
per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali
allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la
validita’ delle prove scritte.
12. Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo
specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di
lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione
stabilisce modalita’ e contenuti della prova orale sostitutiva della
prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravita’ del disturbo di apprendimento,
anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal
certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e’
esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un
percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento
del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei
criteri previsti dall’articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove
standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle
suddette prove il consiglio di classe puo’ disporre adeguati
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova
scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese
di cui all’articolo 7.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo
ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta
menzione delle modalita’ di svolgimento e della differenziazione
delle prove.
Capo III
Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione
Art. 12
Oggetto e finalita’
1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento
conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze,
abilita’ e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con
riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida
per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in
funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine
superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale
specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene conto
anche della partecipazione alle attivita’ di alternanza
scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del
percorso dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge
13 luglio 2015 n. 107.
3. L’esame di Stato tiene altresi’ conto delle attivita’ svolte
nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto
all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
4. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono disposte annualmente le modalita’ organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami
preliminari.
5. Nell’ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e
monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e
paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli
esami di Stato, di idoneita’ ed integrativi, nonche’ sulle iniziative
organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per
il recupero delle carenze formative.
Art. 13
Ammissione dei candidati interni
1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualita’ di
candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato
l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L’ammissione all’esame di Stato e’ disposta, in sede di
scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato, salvo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo
studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno
2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove
predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di
cui all’articolo 19;
c) svolgimento dell’attivita’ di alternanza scuola-lavoro secondo
quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di
esame di idoneita’, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di
corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita’ di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di
Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3,
ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi
in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di
classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione
all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione,
il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione
cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il
voto espresso dal docente per le attivita’ alternative, per le alunne
e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli
studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di
«Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e
formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il
corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese
stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno
riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno
di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso
di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe
successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si
riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle
attivita’ alternative.
Art. 14
Ammissione dei candidati esterni
1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualita’ di
candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo,
coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta’ entro l’anno solare in
cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di
istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del
corso prescelto, indipendentemente dall’eta’;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno
quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di
diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non
siano in possesso di promozione all’ultima classe e’ subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro
preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o
degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o
dell’idoneita’ alla classe successiva, nonche’ su quelle previste dal
piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresi’ l’esame
preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo
anno, i candidati in possesso di idoneita’ o di promozione all’ultimo
anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno
comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il
superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato
superamento dell’esame di Stato, vale come idoneita’ all’ultima
classe. L’esame preliminare e’ sostenuto davanti al consiglio della
classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione
alla quale il candidato e’ stato assegnato; il candidato e’ ammesso
all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in
ciascuna delle prove cui e’ sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione
agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente
competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi,
distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo
di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di
assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.
Eventuali deroghe al superamento dell’ambito organizzativo regionale
devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,
dall’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti
tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il
loro numero non puo’ superare il cinquanta per cento dei candidati
interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati
di cui all’articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove
prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude
l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilita’
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate. L’ammissione all’esame di Stato
e’ altresi’ subordinata alla partecipazione presso l’istituzione
scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale
predisposta dall’INVALSI nonche’ allo svolgimento di attivita’
assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che
non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione
secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualita’
di candidati esterni, con le medesime modalita’ previste per questi
ultimi.
Art. 15
Attribuzione del credito scolastico
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e
nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il
quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono
attivita’ e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli
studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di
religione cattolica e per le attivita’ alternative alla religione
cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi
insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto e’
stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle
studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per
merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, e’ attribuito, per l’anno
non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La
tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati esterni
ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno
sostenuto esami di idoneita’. Per i candidati che svolgono l’esame di
Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella
reca la conversione del credito scolastico conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di
corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e’ attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare
di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione
del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Art. 16
Commissione e sede di esame
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni
scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali
e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei
criteri di cui all’articolo 14, comma 3, e secondo le modalita’
previste nell’ordinanza annuale di cui all’articolo 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo
in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione,
comunque denominati, e’ fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di
esami sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi,
presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e
composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre
membri interni. In ogni caso, e’ assicurata la presenza dei
commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I
commissari e il presidente sono nominati dall’Ufficio scolastico
regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non piu’ di trentacinque
candidati.
5. Presso l’Ufficio scolastico regionale e’ istituito l’elenco dei
presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici,
nonche’ docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso
di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che assicura
specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della
funzione di presidente.
6. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle
prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali
sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.
Art. 17
Prove di esame
1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di
ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche’ i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La
commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei
lavori.
2. L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un
colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della
lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, nonche’ le capacita’ espressive, logico-linguistiche
e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un
elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e
tecnologico. La prova puo’ essere strutturata in piu’ parti, anche
per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare
della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e
logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte
del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica,
pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto
una o piu’ discipline caratterizzanti il corso di studio ed e’ intesa
ad accertare le conoscenze, le abilita’ e le competenze attese dal
profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello
studente dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali
e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da
privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici
fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni
d’esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie
di valutazione per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo
18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le
griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le
abilita’ acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei
contenuti disciplinari.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio,
le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie
caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto
di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le
modalita’ organizzative relative allo svolgimento del colloquio di
cui al comma 9.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per
tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una
commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la
seconda prova ha carattere pratico ed e’ tesa ad accertare le
competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della
prova e’ predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le
specificita’ del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica.
9. Il colloquio ha la finalita’ di accertare il conseguimento del
profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o
dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio
2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti,
esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita’
di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare
in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve
relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza
scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni
la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attivita’ di cui
all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo.
10. Il colloquio accerta altresi’ le conoscenze e competenze
maturate dal candidato nell’ambito delle attivita’ relative a
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel
documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu’ prove, per
gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e’ prevista una
sessione suppletiva e una sessione straordinaria d’esame e, in casi
eccezionali, particolari modalita’ di svolgimento degli stessi.
Art. 18
Esiti dell’esame
1. A conclusione dell’esame di Stato e’ assegnato a ciascun
candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e’ il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame
alle prove e al colloquio di cui all’articolo 17 e dei punti
acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un
massimo di quaranta punti.
2. La commissione d’esame dispone di un massimo venti punti per la
valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione
del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all’articolo 17,
comma 7, e’ definita la ripartizione del punteggio delle tre prove
scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per
specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di
accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove
d’esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione
definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L’esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17 e’
pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della
commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per
l’inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del
medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame e’ di
sessanta centesimi.
5. La commissione d’esame puo’ motivatamente integrare il punteggio
fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un
credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo
nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
6. La commissione all’unanimita’ puo’ motivatamente attribuire la
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti
senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione
che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto
unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni
prova d’esame.
7. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale
conseguito, inclusa la menzione della lode, e’ pubblicato,
contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo
dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non
diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Art. 19
Prove scritte a carattere nazionale
predisposte dall’INVALSI
1. Le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola
secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale,
computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i
livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e
inglese, ferme restando le rilevazioni gia’ effettuate nella classe
seconda, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli
studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal
consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per
l’espletamento delle prove.
2. Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di
apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con
gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali
costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie
d’istituto.
Art. 20
Esame di Stato per le studentesse e gli studenti
con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento
1. Le studentesse e gli studenti con disabilita’ sono ammessi a
sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di
classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse
hanno valore equipollente all’interno del piano educativo
individualizzato.
2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle
valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la
comunicazione, predispone una o piu’ prove differenziate, in linea
con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano
educativo individualizzato e con le modalita’ di valutazione in esso
previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il
rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di
istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello
svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle
prove d’esame, la commissione puo’ avvalersi del supporto dei docenti
e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente
durante l’anno scolastico.
4. La commissione potra’ assegnare un tempo differenziato per
l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita’.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita’, per i quali
sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a
quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o
che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu’ prove,
viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli
elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso
di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con
l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna
delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita’ il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella
attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
7. Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con
disabilita’ il curriculum della studentessa e dello studente di cui
al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilita’ partecipano alle
prove standardizzate di cui all’articolo 19. Il consiglio di classe
puo’ prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre
specifici adattamenti della prova.
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di
apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente
articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal
consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le
modalita’ didattiche e le forme di valutazione individuate
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA
possono utilizzare tempi piu’ lunghi di quelli ordinari per
l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti
compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano
gia’ stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque
siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell’esame, senza che
venga pregiudicata la validita’ delle prove scritte. Nel diploma
finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti
compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove
scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in
cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,
sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova
scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa
dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolari gravita’ del disturbo di apprendimento,
anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal
certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta
della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe,
sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un
percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato
sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie,
coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio
dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti
candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate
e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse
all’albo dell’istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove
standardizzate di cui all’articolo 19. Per lo svolgimento delle
suddette prove il consiglio di classe puo’ disporre adeguati
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico
personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua
inglese.
Art. 21
Diploma finale e curriculum
della studentessa e dello studente
1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame
di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la
circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea,
attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonche’ il
punteggio ottenuto.
2. Al diploma e’ allegato il curriculum della studentessa e dello
studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano
degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a
ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma
descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove
scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente
per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la
certificazione sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua
inglese. Sono altresi’ indicate le competenze, le conoscenze e le
abilita’ anche professionali acquisite e le attivita’ culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte
in ambito extra scolastico nonche’ le attivita’ di alternanza
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio
2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo
del lavoro.
3. Con proprio decreto il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi
precedenti.
Capo IV
Disposizi oni finali
Art. 22
Valutazione di alunne, alunni, studentesse
e studenti in ospedale
1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che
frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi
di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che
impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di
appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo
individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini
della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,
i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento,
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati
dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l’alunna,
l’alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di
svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale
tutte le prove o alcune di esse. Le modalita’ attuative del presente
comma sono indicate nell’ordinanza del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca di cui all’articolo 12, comma 4.
3. Le modalita’ di valutazione di cui al presente articolo si
applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.
Art. 23
Istruzione parentale
1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o
dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che
esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del
territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono
annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe
successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale
o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Art. 24
Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e,
per le scuole delle localita’ ladine, la padronanza delle lingue
scolastiche ladina, italiana e tedesca e’ accertata anche nell’ambito
di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia
autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione
linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a
carattere nazionale predisposte dall’INVALSI; le rispettive modalita’
di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate
tra la provincia e l’INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e’ accertata
anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI sono
tradotte o elaborate in lingua slovena.
Art. 25
Scuole italiane all’estero
1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane
all’estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione
degli articoli 4, 7 e 19.
2. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo e del
secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell’espletamento
delle prove standardizzate predisposte dall’INVALSI.
Art. 26
Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni
1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli
articoli 23 e 27, nonche’ gli articoli 24 e 25 con riferimento alla
disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal
1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente
decreto, l’articolo 22, nonche’ gli articoli 24 e 25 con riferimento
alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a
decorrere dal 1° settembre 2018.
2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122
dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:
«ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per
l’esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1°
settembre 2018, l’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e’ sostituito
dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria
nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della
scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere
dall’anno 2013, dell’assegnazione finanziaria disposta a valere sul
Fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.».
3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le
seguenti abrogazioni:
a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n.
169;
d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n.
176.
4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le
seguenti abrogazioni:
a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12,
nonche’ articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53.
5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di
cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche’
l’articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere
efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo
ciclo di istruzione.
6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere
efficacia:
a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4,
articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno del 2009, n. 122.
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere
efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l’articolo 9, comma 8;
b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6,
articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.
Art. 27
Disposizioni finanziarie
1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare
attuazione all’articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento,
previsti dall’articolo 2, comma 2, dall’articolo 3, comma 2, e
dall’articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione
scolastica mediante l’organico dell’autonomia e nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall’articolo 12, comma
5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 1, dall’articolo 7,
comma 1 e dall’articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l’anno
2017, a euro 3.545.000 per l’anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando